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Sentenza

Sentenza n. 1132/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 261/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.03.2024.

Giustizia amministrativa202600100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 261/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 261/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 marzo 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 20 gennaio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi dedotto la violazione dell'obbligo di dare esecuzione al giudicato, chiedendo l'adozione delle misure necessarie e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il giudizio di ottemperanza in ragione della perdurante inadempienza del Ministero rispetto a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non ancora pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, le attività dovranno essere svolte nei successivi sessanta giorni dal commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando una sentenza passata in giudicato non è stata eseguita dall'amministrazione obbligata, dopo la notificazione del titolo e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • In presenza di perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine perentorio, specificando anche le somme da corrispondere e detraendo quanto eventualmente già pagato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, entro un termine stabilito dal giudice.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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