Cassazione Penale, Ordinanza n. 29127/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio dopo un annullamento con rinvio. Il ricorrente deduce un unico motivo: lamenta che la Corte di appello di Napoli, nel rideterminare la pena, avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus e avrebbe quantificato la pena in modo non corretto. La Corte di cassazione rileva però che il giudice di rinvio si è attenuto ai criteri indicati dalla sentenza rescindente, ha applicato le circostanze attenuanti generiche sul reato più grave individuato dalla Cassazione e ha motivato adeguatamente anche sugli aumenti per continuazione, mantenuti nella stessa misura perché non specificamente censurati nella decisione di annullamento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che la Corte di appello, quale giudice di rinvio, ha rideterminato la pena conformandosi pedissequamente ai criteri fissati dalla precedente sentenza di annullamento, senza violare il divieto di reformatio in pejus e con motivazione sufficiente anche sulla continuazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rideterminare la pena attenendosi ai criteri vincolanti fissati dalla sentenza rescindente, senza poter discostarsi da essi.
- Non vi è violazione del divieto di reformatio in pejus quando la nuova determinazione della pena resti entro i limiti tracciati dall'annullamento e sia coerente con i criteri imposti dalla Cassazione.
- Gli aumenti di pena per continuazione che non siano stati specificamente oggetto di censura nella sentenza rescindente possono essere mantenuti nella stessa misura dal giudice di rinvio, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
- Il ricorso per cassazione contro la rideterminazione della pena è inammissibile quando si risolve in una critica manifestamente infondata rispetto a una motivazione del giudice di rinvio conforme al dictum rescindente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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