Sentenza del 26/09/2018 n. 22939 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006. I motivi riguardavano principalmente: la qualificazione dell'associazione come ente commerciale o non commerciale, la validità della motivazione della sentenza regionale e l'omessa determinazione dell'esatta entità della pretesa fiscale dopo aver escluso la legittimità dell'accertamento induttivo. L'Agenzia sosteneva che l'iscrizione al CONI, l'affiliazione a federazioni sportive e la conformità dello statuto non fossero sufficienti a dimostrare la natura non commerciale dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia, confermando che la natura non commerciale dell'associazione non dipende esclusivamente da elementi formali, ma deve essere valutata considerando anche l'attività concretamente svolta. Ha però accolto il terzo motivo, stabilendo che il giudice tributario, quando annulla un accertamento per ragioni sostanziali, deve comunque esaminare nel merito la pretesa fiscale e determinarne l'eventuale corretta misura, senza limitarsi all'annullamento dell'atto. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e il processo è stato rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per decidere sulle questioni assorbite e sulle spese. Il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti è stato dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73
La distinzione tra enti commerciali e non commerciali dipende dall'oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata, non soltanto dalla forma giuridica o dalla denominazione dell'ente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 143
Per gli enti non commerciali, alcune prestazioni di servizi conformi alle finalità istituzionali possono non essere considerate attività commerciali, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148, commi 3 e 4-quinquies
Le associazioni sportive dilettantistiche possono beneficiare della decommercializzazione di determinate attività istituzionali rese agli associati o ai soggetti previsti dalla legge, ma devono rispettare specifiche condizioni sostanziali e statutarie, tra cui il divieto di distribuzione degli utili, la democraticità del rapporto associativo, la redazione del rendiconto e la partecipazione effettiva degli associati.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis
La qualifica di ente commerciale o non commerciale può variare nel tempo e deve essere verificata anche anno per anno, in relazione alla prevalenza dell'attività commerciale svolta nel periodo d'imposta.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 18
La disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e dei relativi requisiti statutari rileva ai fini dell'accesso al regime fiscale agevolato, ma l'iscrizione formale e la conformità dello statuto non sono da sole decisive.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
L'accertamento induttivo del reddito richiede la sussistenza dei presupposti normativi; in presenza di una contabilità utilizzabile, il giudice deve considerare i costi effettivamente sostenuti e gli elementi rilevanti ai fini IVA.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
Il processo tributario ha natura di giudizio di impugnazione-merito: il giudice deve sostituire, quando necessario, la propria valutazione a quella contenuta nell'avviso di accertamento.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4, e art. 112
La sentenza deve essere motivata e il giudice deve pronunciarsi sulle domande e questioni rilevanti sottoposte al suo esame.
Massime di principio
- Per stabilire se un'associazione sportiva dilettantistica è realmente non commerciale non basta verificare statuto, iscrizione al CONI o affiliazioni federali: occorre esaminare concretamente l'attività svolta, la gestione economica e l'effettiva partecipazione degli associati.
- La violazione o l'inosservanza di alcuni requisiti statutari e organizzativi può comportare la perdita delle agevolazioni per specifiche attività, senza necessariamente trasformare l'associazione, per ciò solo, in un ente commerciale.
- La natura commerciale o non commerciale dell'ente può cambiare nel tempo e deve essere valutata con riferimento al singolo periodo d'imposta, verificando quale attività sia stata effettivamente prevalente.
- Nel giudizio tributario, l'annullamento dell'accertamento per motivi sostanziali non esonera il giudice dall'esaminare l'ammontare corretto delle imposte eventualmente dovute: deve rideterminare la pretesa nei limiti delle domande delle parti.
- Quando una parte è risultata integralmente vittoriosa, non può normalmente proporre un ricorso incidentale condizionato su questioni non esaminate o assorbite; tali questioni devono essere riproposte al giudice del rinvio se la sentenza viene cassata.
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