Sentenza n. 12257/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Prefetto della provincia di Roma 24.10.2024 – K10/-OMISSIS-, notificato al ricorrente il 23.12.2024, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza presentata dal ricorrente per ottenere la cittadinanza italiana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana per asserita carenza della residenza legale continuativa decennale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ritenendo non computabile il periodo di iscrizione anagrafica presso un indirizzo virtuale o fittizio. Sono stati dedotti: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per lesione delle garanzie partecipative; la violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, per avere l’Amministrazione escluso in via automatica l’idoneità della residenza virtuale a integrare il requisito della residenza legale, senza verificare concretamente l’effettiva posizione dell’istante e l’eventuale utilizzazione elusiva dell’iscrizione anagrafica. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il decreto fosse stato notificato il 20 novembre 2024 tramite la piattaforma SEND, mentre il ricorso era stato notificato il 21 febbraio 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo non dimostrata con certezza la data di perfezionamento della notifica del decreto. La documentazione SEND evidenziava, inoltre, l’invio a un indirizzo PEC riferibile a un avvocato quale domicilio di piattaforma, senza prova dell’elezione di tale domicilio da parte dell’interessato né della sussistenza dei presupposti tecnici previsti dall’art. 26, comma 5, del d.l. n. 76/2020. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha stabilito che, ai fini dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, la residenza legale coincide con la residenza anagrafica accertata secondo la normativa interna. L’iscrizione anagrafica dello straniero senza fissa dimora presso un indirizzo virtuale o una via fittizia, quando effettuata secondo la legge anagrafica e i regolamenti comunali, è pertanto idonea a integrare il requisito della residenza legale. La residenza fittizia non determina però alcun automatismo favorevole: l’Amministrazione deve verificare caso per caso se l’iscrizione sia stata legittimamente ottenuta o sia stata utilizzata per eludere la legge o per creare rischi per la sicurezza pubblica, dando conto compiutamente di tale verifica nella motivazione. Il decreto impugnato, fondato sull’automatica equiparazione della residenza virtuale a una residenza non legale e non sorretto da indirizzi ministeriali generali, è stato quindi annullato, con obbligo della Prefettura di riesaminare l’istanza secondo i principi enunciati. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
Il requisito della residenza legale almeno decennale è presupposto indefettibile per la naturalizzazione e deve permanere sino alla prestazione del giuramento; la residenza legale coincide con la residenza anagrafica conforme alla disciplina interna.
art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica
La legalità della residenza deve essere accertata anche in base alle norme sull’iscrizione anagrafica; l’iscrizione presso un indirizzo virtuale o fittizio può quindi soddisfare il requisito.
art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
devono permanere sino alla prestazione del giuramento
Le condizioni richieste per la domanda di cittadinanza per residenza devono permanere fino al giuramento.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per lesione delle garanzie partecipative; la sentenza accoglie il ricorso sulla questione sostanziale senza sviluppare una specifica decisione autonoma su tale censura.
art. 26, comma 5, lett. c), d.l. 16 luglio 2020, n. 76
L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato
La documentazione prodotta non consentiva di verificare che la notifica tramite SEND fosse stata effettuata presso un domicilio digitale validamente eletto e riferibile al destinatario.
art. 29 c.p.a.
Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione non è stato ritenuto decorso, non essendo certa la data di perfezionamento della notifica del provvedimento.
art. 1 l. 24 dicembre 1954, n. 1228
nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate ... le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio
La disciplina anagrafica consente l’iscrizione delle persone senza fissa dimora domiciliate nel Comune.
art. 2, commi 1 e 3, l. 24 dicembre 1954, n. 1228
la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio
L’iscrizione anagrafica presso un indirizzo virtuale è uno strumento previsto per assicurare la residenza alla persona senza fissa dimora, previa verifica dell’effettiva sussistenza del domicilio.
art. 6, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
Lo straniero regolarmente soggiornante ha diritto all’iscrizione anagrafica alle stesse condizioni del cittadino italiano.
art. 7, comma 3, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno
Il mantenimento dell’iscrizione anagrafica richiede la conferma della dimora abituale; l’inosservanza può comportare la cancellazione per irreperibilità e incidere sulla continuità della residenza legale.
art. 15, comma 1, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante seguono i casi e i criteri della legge anagrafica e del regolamento anagrafico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Disposizione posta a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la nozione di residenza legale prevista dall’art. 9 della legge n. 91/1992 coincide con la residenza anagrafica accertata secondo la disciplina interna sull’ingresso, il soggiorno e l’iscrizione anagrafica.
- L’iscrizione anagrafica di uno straniero regolarmente soggiornante presso un indirizzo virtuale o una via fittizia, quando effettuata secondo la legge anagrafica e le regole comunali applicabili alla persona senza fissa dimora, è idonea a integrare il requisito della residenza legale ai fini della domanda di cittadinanza.
- La residenza virtuale o fittizia non può essere considerata automaticamente ostativa alla cittadinanza: l’Amministrazione deve verificare concretamente se l’iscrizione sia stata ottenuta secondo legge o sia stata utilizzata per eludere disposizioni normative o per creare rischi per la sicurezza pubblica, dando conto di tale verifica nella motivazione.
- La residenza legale almeno decennale richiesta per la naturalizzazione deve permanere sino alla prestazione del giuramento; la cancellazione anagrafica per irreperibilità o la perdita dei presupposti dell’iscrizione possono quindi incidere sulla continuità del requisito.
- Quando la notifica tramite piattaforma SEND risulta indirizzata a un domicilio digitale riferibile a un professionista, senza prova dell’elezione del domicilio da parte del destinatario e senza certezza sulla sussistenza dei requisiti tecnici della notificazione, non è possibile considerare provata la decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione.
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