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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6280/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina del 07/04/2021, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 656 e 677 c.p.p.: il ricorrente sosteneva che la competenza territoriale per l'esame dell'istanza di misure alternative spettasse al Tribunale di Sorveglianza di Palermo (criterio previsto dall'art. 656 c.5-6 c.p.p. quando l'ordine di esecuzione è notificato a soggetto in stato di libertà con sospensione), mentre il Tribunale di Palermo si era dichiarato incompetente e aveva trasmesso gli atti a Messina. Cardella ha quindi censurato la decisione che aveva dichiarato incompetente Palermo e deciso nel merito a Messina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la doglianza sulla competenza territoriale ma infondata nel merito: al momento della notificazione dell'ordine di esecuzione Cardella era internato (soggetto a misura di sicurezza detentiva) e non in stato di libertà; pertanto non si applicavano i criteri speciali dell'art. 656 c.p.p. ma il criterio generale dell'art. 677 c.p.p., che attribuisce competenza al tribunale di sorveglianza del luogo in cui si trova l'istituto in cui è internato/detenuto l'interessato (e dunque Messina). Il fatto che successivamente l'internato sia stato trasferito a diversa Casa di lavoro (Vasto) non ha inciso (principio della perpetuatio iurisdictionis). Condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Il comma 5 e 6 disciplinano la notificazione dell'ordine di esecuzione con decreto di sospensione e l'istanza per le misure alternative quando l'ordine è notificato a soggetto in stato di libertà; il comma 6 indica che il pubblico ministero trasmette l'istanza al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che procede all'esecuzione.

    La Corte rileva che la norma è applicabile quando l'ordine di esecuzione raggiunge il condannato in stato di libertà (con sospensione): in tali ipotesi la competenza territoriale segue l'ufficio del pubblico ministero che esegue il titolo detentivo. Nel caso di specie non trovando applicazione perché il ricorrente era internato, la norma non operava.

  • art. 677 cod. proc. pen.

    La competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento; solo quando l'interessato non è detenuto o internato si applicano criteri diversi.

    La Corte ha interpretato l'art. 677 nel senso che l'internato va equiparato al detenuto ai fini della competenza territoriale: se l'ordine è notificato mentre l'interessato è internato/detenuto, la competenza va individuata nel tribunale di sorveglianza del luogo dove si trova l'istituto (Messina nel caso concreto).

  • art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato in passato dalla disciplina sulle inammissibilità delle istanze di misure alternative quando previste dal d.P.R.; nella sentenza viene menzionato come riferimento normativo correlato all'art. 656 c.p.p., senza applicazione diretta diversa da quanto sopra.

  • art. 47, quarto comma, Ordinamento Penitenziario

    La Corte richiama analogia normativa (in tema di provvedimenti interinali e affidamento in prova al servizio sociale) per confermare la regola di riferimento al luogo di detenzione per la competenza; uso argomentativo a sostegno della parificazione internato=detenuto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p. a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'ordine di esecuzione è notificato a un soggetto in stato di libertà con sospensione, si applicano i criteri speciali dell'art. 656 c.p.p. e la competenza territoriale segue l'ufficio del pubblico ministero che procede all'esecuzione.
  • Se al momento della notificazione il soggetto è detenuto o internato (anche per misura di sicurezza), si applica l'art. 677 c.p.p.: competenza al tribunale di sorveglianza del luogo in cui si trova l'istituto di detenzione/internamento.
  • L'internato è equiparato al detenuto ai fini della determinazione della competenza territoriale per le misure alternative; il trasferimento successivo dell'interessato non modifica la competenza già determinata (principio della perpetuatio iurisdictionis).
  • In sede di impugnazione è importante che l'eccezione di incompetenza sia verbalizzata o risultante dagli atti del merito: la Corte può consultare il fascicolo e ritenere ammissibile la censura se la questione risulta dagli atti.
  • In casi analoghi, verificare sempre lo status dell'interessato al momento della notificazione dell'ordine di esecuzione (libertà vs detenzione/internamento) per individuare correttamente il criterio di competenza da applicare.

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