Cassazione Civile, Ordinanza n. 10309/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di fondo rustico nel quale era inserita una clausola con cui il proprietario concedente avrebbe autorizzato in via preventiva l’affittuaria, in deroga all’art. 16 della legge n. 203 del 1982, a eseguire "tutti i miglioramenti aziendali che riterrà più opportuni", includendo anche nuovi impianti di vigneto. La società affittuaria aveva chiesto l’indennità per i miglioramenti apportati al fondo ai sensi dell’art. 17 della stessa legge. I giudici di merito avevano negato il diritto, ritenendo nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola autorizzativa, perché troppo generica e non idonea a configurare un preventivo consenso specifico del concedente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 16 l. 203/1982, 1346 e 1418 c.c., sostenendo che la clausola non rientrerebbe nell’oggetto del contratto di affitto e che, comunque, non sarebbe indeterminata; 2) falsa applicazione degli stessi articoli e dell’art. 1362 c.c., assumendo che la previsione sui nuovi impianti di vigneto rendesse la clausola sufficientemente determinata o determinabile; 3) violazione degli artt. 45 e 16 l. 203/1982 e dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la clausola, essendo stata stipulata con l’assistenza delle organizzazioni professionali, potesse derogare alla necessità di un’autorizzazione specifica; 4) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione apparente o perplessa della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che una clausola contrattuale che incide sulla conformazione delle obbligazioni delle parti integra comunque un atto di autonomia negoziale e, quindi, deve avere un oggetto determinato o determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c. Ha ritenuto corretto il giudizio di merito secondo cui la clausola di autorizzazione generica ai miglioramenti e ai nuovi impianti di vigneto non specificava la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi, come richiesto per l’indennità ex art. 17 l. 203/1982. Ha inoltre escluso che la dedotta assistenza delle organizzazioni professionali, peraltro non adeguatamente provata in ricorso, potesse legittimare la violazione dei requisiti generali di validità dell’atto negoziale. Infine, ha giudicato la motivazione della corte territoriale pienamente intellegibile e non apparente. Conseguentemente, oltre al rigetto del ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 l. n. 203/1982
Il diritto dell’affittuario all’indennità per i miglioramenti presuppone il preventivo consenso del concedente, che deve essere specifico quanto alla natura, caratteristiche e finalità degli interventi.
art. 16 l. n. 203/1982
La disciplina speciale richiamata non consente di fondare l’indennità su autorizzazioni meramente generiche; la deroga non elimina il requisito della specificità dell’autorizzazione.
art. 1346 c.c.
L’oggetto dell’atto di autonomia negoziale deve essere determinato o determinabile; la clausola contrattuale che conforma le obbligazioni delle parti è soggetta a tale requisito anche se non considerata elemento essenziale del tipo contrattuale in senso stretto.
art. 1418 c.c.
La mancanza di determinatezza o determinabilità dell’oggetto comporta nullità della clausola o dell’atto nei limiti del vizio riscontrato.
art. 1362 c.c.
La censura interpretativa è scrutinabile solo se si allega la violazione dei canoni legali di ermeneutica; l’interpretazione del giudice di merito non è censurabile se logicamente plausibile e non arbitraria.
art. 45 l. n. 203/1982
L’eventuale assistenza delle organizzazioni professionali nella stipulazione del contratto non consente di derogare ai principi generali sulla validità dell’autonomia negoziale e sulla determinatezza dell’oggetto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente quando rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è apparente se espone ragioni coerenti e intellegibili.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Chi invoca in cassazione fatti o documenti a sostegno della censura deve adempiere all’onere di specifica allegazione e indicazione degli atti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto agrario, il diritto dell’affittuario all’indennità per miglioramenti richiede un preventivo consenso del concedente specifico e non meramente generico; l’autorizzazione deve individuare in modo sufficientemente determinato gli interventi consentiti.
- Una clausola contrattuale che incide sulla conformazione delle obbligazioni delle parti, anche se pattuita nell’ambito di un contratto tipico, resta soggetta ai requisiti generali di validità dell’atto di autonomia negoziale, in particolare alla determinatezza o determinabilità dell’oggetto.
- La deroga pattizia alla disciplina speciale non può mai legittimare la violazione dei principi generali dell’autonomia privata, tra cui la necessaria determinatezza dell’oggetto del negozio.
- In cassazione, la censura sull’interpretazione del contratto è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale a quella, logicamente coerente, accolta dal giudice di merito.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non lo è se, pur sintetica, espone ragioni comprensibili, non contraddittorie e giuridicamente coerenti.
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