Cassazione Penale, Sentenza n. 9241/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto per vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale: il ricorrente contestava di non essere intraneo all'associazione dedita al traffico di stupefacenti ma solo un piccolo spacciatore con rapporti limitati e continuativi con un unico fornitore (Marco Riccelli); si eccepiva l'assenza di legami con altri partecipi, l'incompatibilità temporale (rapporto di fornitura iniziato circa tre anni prima dell'associazione contestata) e una interpretazione illogica di conversazioni acquisite. Inoltre si deduceva l'erronea valutazione sull'idoneità della misura cautelare (custodia in carcere) ritenuta sproporzionata rispetto al ruolo marginale, allo stato di incensuratezza e al fatto che l'ultimo contatto risaliva a novembre 2022, proponendo misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro e ha rinviato per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.). La Corte ha confermato che, pur risultando un rapporto di fornitura pluriennale e frequente tra D'Elia e Riccelli, l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente motivato sui profili essenziali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per integrare la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: in particolare mancava un'analisi adeguata del contenuto economico delle transazioni (quantità e valore) e della rilevanza oggettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio (ossia se il gruppo faceva stabile affidamento sulle forniture dell'acquirente). Per queste carenze motivazionali la decisione è stata annullata con rinvio e disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; nella sentenza è la fattispecie penale contestata al ricorrente e richiede per la partecipazione elementi oltre il mero rapporto contrattuale di compravendita continuativa, ossia l'adesione al programma criminoso del gruppo
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma sul procedimento in Cassazione che consente alla Corte di annullare e rinviare per nuovo giudizio al tribunale competente; applicata per disporre il rinvio al Tribunale di Catanzaro
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La mera fornitura continuativa di droga non è automaticamente sufficiente a provare la partecipazione ad un'associazione per delinquere: occorre dimostrare che il rapporto ha superato la soglia del mero scambio contrattuale e si è trasformato in adesione al programma criminoso.
- Per valutare l'intraneità è fondamentale analizzare non solo durata e frequenza delle forniture, ma soprattutto il contenuto economico delle transazioni (quantità e valore) e se il gruppo criminale poteva fare affidamento su quelle forniture per il proprio funzionamento.
- La rilevanza oggettiva dell'acquirente per il sodalizio (quanto è importante per l'attività del gruppo) va espressamente motivata: frequenza + portata economica + ruolo nelle reti (debiti, rapporti con altri sodali) sono elementi decisivi.
- Conversazioni e scambi comunicativi vanno interpretati nel loro contesto: dichiarazioni che appaiono di estraneità possono avere rilevanza diversa se inserite in un quadro di debiti, forniture programmate o ruoli consolidati.
- Sull'adeguatezza delle misure cautelari il giudice deve valutare ruolo contestato, pericolosità concreta, situazione personale (incensuratezza) e distanza temporale/operativa dall'attività contestata; misure meno afflittive possono essere adeguate quando il ruolo è marginale e i contatti sono cessati da tempo.
- In sede di impugnazione è efficace denunciare carenze motivazionali puntuali: la Corte di legittimità annulla se la decisione non confronta i fatti concreti (es. singole cessioni) con i presupposti giuridici richiesti per l'associazione.
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