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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9241/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione dedotto per vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale: il ricorrente contestava di non essere intraneo all'associazione dedita al traffico di stupefacenti ma solo un piccolo spacciatore con rapporti limitati e continuativi con un unico fornitore (Marco Riccelli); si eccepiva l'assenza di legami con altri partecipi, l'incompatibilità temporale (rapporto di fornitura iniziato circa tre anni prima dell'associazione contestata) e una interpretazione illogica di conversazioni acquisite. Inoltre si deduceva l'erronea valutazione sull'idoneità della misura cautelare (custodia in carcere) ritenuta sproporzionata rispetto al ruolo marginale, allo stato di incensuratezza e al fatto che l'ultimo contatto risaliva a novembre 2022, proponendo misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro e ha rinviato per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.). La Corte ha confermato che, pur risultando un rapporto di fornitura pluriennale e frequente tra D'Elia e Riccelli, l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente motivato sui profili essenziali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per integrare la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: in particolare mancava un'analisi adeguata del contenuto economico delle transazioni (quantità e valore) e della rilevanza oggettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio (ossia se il gruppo faceva stabile affidamento sulle forniture dell'acquirente). Per queste carenze motivazionali la decisione è stata annullata con rinvio e disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; nella sentenza è la fattispecie penale contestata al ricorrente e richiede per la partecipazione elementi oltre il mero rapporto contrattuale di compravendita continuativa, ossia l'adesione al programma criminoso del gruppo

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento in Cassazione che consente alla Corte di annullare e rinviare per nuovo giudizio al tribunale competente; applicata per disporre il rinvio al Tribunale di Catanzaro

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • La mera fornitura continuativa di droga non è automaticamente sufficiente a provare la partecipazione ad un'associazione per delinquere: occorre dimostrare che il rapporto ha superato la soglia del mero scambio contrattuale e si è trasformato in adesione al programma criminoso.
  • Per valutare l'intraneità è fondamentale analizzare non solo durata e frequenza delle forniture, ma soprattutto il contenuto economico delle transazioni (quantità e valore) e se il gruppo criminale poteva fare affidamento su quelle forniture per il proprio funzionamento.
  • La rilevanza oggettiva dell'acquirente per il sodalizio (quanto è importante per l'attività del gruppo) va espressamente motivata: frequenza + portata economica + ruolo nelle reti (debiti, rapporti con altri sodali) sono elementi decisivi.
  • Conversazioni e scambi comunicativi vanno interpretati nel loro contesto: dichiarazioni che appaiono di estraneità possono avere rilevanza diversa se inserite in un quadro di debiti, forniture programmate o ruoli consolidati.
  • Sull'adeguatezza delle misure cautelari il giudice deve valutare ruolo contestato, pericolosità concreta, situazione personale (incensuratezza) e distanza temporale/operativa dall'attività contestata; misure meno afflittive possono essere adeguate quando il ruolo è marginale e i contatti sono cessati da tempo.
  • In sede di impugnazione è efficace denunciare carenze motivazionali puntuali: la Corte di legittimità annulla se la decisione non confronta i fatti concreti (es. singole cessioni) con i presupposti giuridici richiesti per l'associazione.

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