Ordinanza n. 310/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva del concorso per titoli e prova orale per l'assegnazione di tre autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, verbali della commissione relativi alla mancata attribuzione di punteggio per titoli e silenzio-rigetto sull'istanza di accesso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, deducendo che la commissione esaminatrice non gli avrebbe attribuito 4,5 punti spettanti per una laurea magistrale in Scienze dell'Economia e per un attestato di conoscenza della lingua inglese di livello B2. Per effetto della mancata valutazione dei titoli, il ricorrente sarebbe stato collocato al quinto posto anziché al quarto. È stato inoltre impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso alla documentazione relativa ai titoli dichiarati dai candidati classificatisi ai primi quattro posti. Il ricorrente ha chiesto anche che il Comune comunicasse i dati identificativi e di recapito del candidato collocato al quarto posto, al fine di integrare il contraddittorio. Ai fini della decisione cautelare, il TAR ha rilevato la necessità di acquisire i verbali della commissione non prodotti, le ragioni della mancata attribuzione dei 4,5 punti e la dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione, depositata in formato CADES non leggibile nel sistema informatico della giustizia amministrativa, sebbene trasmessa entro il termine previsto dal bando.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del candidato collocato al quarto posto, ordinando al Comune di comunicare al ricorrente, entro dieci giorni, nome e cognome o denominazione e indirizzo del controinteressato. Ha assegnato al ricorrente dieci giorni dalla comunicazione per procedere all'integrazione del contraddittorio e ulteriori dieci giorni per depositarne la prova. Il TAR ha inoltre ordinato al Comune di depositare, entro dieci giorni, i verbali della commissione nn. 2, 3, 4 e 5, non prodotti con il ricorso, con l'indicazione dei nominativi e degli indirizzi dei primi quattro classificati, nonché l'atto interno della commissione o, in alternativa, una relazione del responsabile dell'area amministrativa sulle ragioni della mancata valutazione dei due titoli dichiarati dal ricorrente. Ha infine ordinato al ricorrente di regolarizzare il deposito della dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione. La trattazione della domanda cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 2 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 3 del bando di concorso
termine perentorio di presentazione delle domande alle ore 23,59 del 20.11.2025
Il termine di presentazione della domanda era perentorio; la dichiarazione sostitutiva risultava trasmessa entro tale termine, ma doveva essere regolarizzato il formato del documento per consentirne la leggibilità nel sistema informatico della giustizia amministrativa.
art. 82 R.D. n. 37/1934
Richiamato nell'epigrafe in relazione al domicilio del difensore presso la segreteria del Tribunale; non costituisce parametro decisivo dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende dall'identificazione di un candidato collocato in posizione potenzialmente lesiva, il giudice può ordinare all'amministrazione di comunicare al ricorrente i dati anagrafici e di recapito del controinteressato e assegnare un termine per l'integrazione del contraddittorio.
- Ai fini della valutazione della domanda cautelare, il giudice può disporre l'acquisizione dei verbali della commissione non prodotti, degli atti interni e delle relazioni amministrative necessari a chiarire le ragioni della mancata attribuzione di punteggi per titoli dichiarati dal candidato.
- La trasmissione tempestiva di un documento entro il termine previsto dal bando non esclude la necessità di regolarizzarne il formato quando il documento non sia leggibile nel sistema informatico della giustizia amministrativa; la regolarizzazione è disposta per consentire l'esame dell'atto, senza che l'ordinanza affermi la definitività dell'esito sulla validità della domanda.
Come è indicizzato
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