Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14081/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202515078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE di rigetto della richiesta di accesso alla tariffa incentivante e di decadenza dell'impianto dalla graduatoria prevista dal D.M. 4 luglio 2019

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico ammesso in posizione utile nella graduatoria del Registro previsto dal D.M. 4 luglio 2019, ha impugnato la nota con cui il GSE ha dichiarato la decadenza dell'impianto e respinto la domanda di incentivo. L'impianto era entrato in esercizio il 15 luglio 2025, circa 42 mesi dopo la pubblicazione della graduatoria del 28 gennaio 2022, oltre il termine ordinario di 19 mesi e quello massimo di 25 mesi, previsto considerando il periodo di tolleranza di sei mesi. La ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 10, comma 2, del D.M. 4 luglio 2019, nonché la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria e l'eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che il ritardo fosse imputabile ai tempi dei procedimenti espropriativi e alla conseguente indisponibilità giuridica delle aree necessarie per le opere di connessione, circostanze che avrebbero integrato una causa di forza maggiore. Ha inoltre lamentato che il GSE si fosse limitato a ribadire, nel provvedimento finale, i motivi ostativi già comunicati con il preavviso di rigetto, senza esaminare adeguatamente le osservazioni presentate.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento del GSE, rilevando che la nota indicava le circostanze addotte dalla società e spiegava perché esse non fossero assimilabili alle cause di forza maggiore previste dall'art. 10, comma 2, del D.M. 4 luglio 2019. Il giudice ha qualificato il potere del GSE come attività di accertamento vincolato dei presupposti dell'incentivo: la causa di forza maggiore o sussiste o non sussiste, senza margini di valutazione discrezionale. Ha escluso che fosse necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione del privato, essendo sufficiente una motivazione complessiva, chiara e logicamente coerente; l'amministrazione deve valutare le osservazioni pertinenti, ma non è tenuta a replicare espressamente a ciascuna di esse. Ha inoltre escluso il difetto di istruttoria, sottolineando che sull'interessato grava l'onere di provare la causa di forza maggiore e un obbligo di collaborazione e buona fede. Nel merito, il ritardo non è stato ritenuto riconducibile a una causa di forza maggiore: la scelta di collocare le opere di connessione su aree di terzi e di ricorrere al procedimento espropriativo rientrava nell'impostazione progettuale della società e nel suo rischio d'impresa. Un operatore economico prudente avrebbe dovuto considerare i possibili tempi dell'espropriazione, scegliere eventualmente una diversa soluzione progettuale, sollecitare gli strumenti di tutela contro l'inerzia amministrativa e informare tempestivamente il GSE delle circostanze potenzialmente incidenti sulla graduatoria. La comunicazione al GSE era invece intervenuta soltanto il 6 agosto 2025, quando i termini erano già scaduti. La società è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10, commi 1 e 2, D.M. 4 luglio 2019

    gli impianti fotovoltaici del Gruppo A iscritti in posizione utile devono entrare in esercizio entro 19 mesi dalla pubblicazione della graduatoria; il mancato rispetto del termine comporta una decurtazione della tariffa e, decorso il termine massimo di sei mesi, la decadenza dal beneficio, salvo eventi calamitosi attestati dall'autorità competente e altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE

    La disposizione fissa termini vincolanti per l'entrata in esercizio e consente di neutralizzare il ritardo solo quando il GSE accerti l'esistenza di una causa di forza maggiore, intesa come evento straordinario, imprevedibile e inevitabile non riconducibile alla sfera di responsabilità dell'operatore.

  • art. 10, comma 3, D.M. 4 luglio 2019

    qualora l'impianto sia ammesso con altra procedura ai meccanismi di incentivazione, la tariffa offerta è ridotta

    La previsione conferma la disciplina delle conseguenze del mancato rispetto dei termini di entrata in esercizio.

  • art. 10, comma 4, D.M. 4 luglio 2019

    i soggetti inclusi nelle graduatorie possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento

    La facoltà di rinuncia costituisce uno strumento previsto dal decreto per evitare gli effetti pregiudizievoli collegati alla mancata realizzazione o al ritardo dell'intervento.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Attribuisce al GSE un potere-dovere di accertamento vincolato in ordine alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti del rapporto incentivante.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione; nel caso esaminato, tale obbligo è stato ritenuto assolto mediante una motivazione sintetica ma chiara e logicamente coerente.

  • art. 10, comma 1, lettera b), l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di valutare le osservazioni e i documenti presentati dal partecipante al procedimento quando pertinenti all'oggetto dell'istruttoria, senza richiedere una confutazione analitica di ogni deduzione.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Codifica i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato, fondando l'autoresponsabilità dell'interessato e impedendo che questi tragga vantaggio da incompletezze istruttorie cui abbia contribuito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto; la sua osservanza non impone all'amministrazione una replica puntuale e analitica a ogni osservazione, purché il provvedimento finale dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni del diniego.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accesso agli incentivi previsto dal D.M. 4 luglio 2019, il termine per l'entrata in esercizio dell'impianto decorre dalla pubblicazione della graduatoria e il suo superamento oltre il periodo massimo comporta la decadenza, salvo che il GSE accerti una causa di forza maggiore.
  • La nozione di causa di forza maggiore rilevante ai fini dell'art. 10, comma 2, del D.M. 4 luglio 2019 comprende eventi straordinari, imprevedibili e inevitabili, non imputabili all'operatore; non vi rientrano, in via ordinaria, i ritardi connessi a scelte progettuali dell'operatore o alla prevedibile durata di procedimenti amministrativi necessari per realizzare il progetto.
  • Il potere del GSE di accertare la sussistenza della forza maggiore ai fini della conservazione dell'incentivo è vincolato: il giudice verifica la correttezza dell'accertamento dei fatti e della riconduzione degli stessi alla nozione normativa, senza riconoscere all'operatore un diritto al differimento fondato su valutazioni meramente equitative.
  • L'amministrazione adempie all'obbligo di motivazione quando indica con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto del diniego e spiega, anche mediante una motivazione sintetica, perché le circostanze dedotte non integrino la causa di forza maggiore; non è necessaria la confutazione analitica di ogni osservazione procedimentale.
  • Il privato che invoca una causa di forza maggiore deve fornire tempestivamente la prova delle circostanze impeditrici e cooperare lealmente all'istruttoria. Non può contestare il difetto di istruttoria quando l'incompletezza dell'accertamento dipenda dalla produzione tardiva, inconferente o incompleta degli elementi necessari.
  • L'operatore che accede a incentivi energetici deve agire con la diligenza qualificata dell'imprenditore prudente e avveduto, considerando il rischio dei tempi autorizzativi ed espropriativi, attivando gli strumenti per sollecitare l'amministrazione e informando tempestivamente il GSE delle circostanze potenzialmente incidenti sul rispetto dei termini.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.