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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17279/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scala impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare. Il ricorso articolava tre censure: (1) difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata valutazione specifica della detenzione domiciliare; (2) contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza del pericolo di commissione di altri reati, posto che il provvedimento rilevava soltanto due precedenti ma anche una lunga serie di denunce/pendenze; (3) mancata considerazione dell'epoca e della marginalità dei fatti e della modesta entità della pena residua rispetto alla richiesta di misura alternativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse valutato entrambe le istanze (affidamento e, in subordine, detenzione domiciliare) e che la motivazione fosse coerente: il rigetto è stato motivato sul presupposto preliminare dell'esistenza di un concreto rischio di commissione di ulteriori reati, fondato sulla ripetizione nel tempo di denunce, procedimenti e comportamenti sintomatici di insensibilità al rispetto delle regole. La Corte ha confermato che denunce e pendenze, per la loro reiterazione e pluralità, possono legittimamente essere valorizzate come elementi negativi ai fini del giudizio prognostico. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata per inquadrare i motivi di ricorso in Cassazione relativi al vizio di motivazione (censure di illogicità o difetto di motivazione).

  • artt. 47 e 57-ter ord. pen.

    oggetto: artt. 47 e 57-ter ord. pen.

    Richiamati come riferimenti normativi relativi alle misure alternative alla detenzione e ai criteri di valutazione dell'affidamento e di altre misure sostitutive.

  • Cass. Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013 (Abdallah)

    Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292 - 01

    Principio secondo cui il giudice di merito deve respingere le richieste di misure alternative quando le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura rispetto all'accertata pericolosità del richiedente e all'assenza di prospettive di un percorso risocializzante.

  • Cass. Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013 (Barilà)

    Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barila', Rv. 255362 - 01

    Conferma che, in presenza di consolidata propensione a delinquere desunta da precedenti e pendenze, è giustificato un giudizio prognostico negativo sulla concessione di misure alternative, salvo elementi positivi addizionali.

  • Cass. Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021 (Palermo)

    Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 - 01

    Indica che denunce e procedimenti pendenti, anche se non sfociati in condanne, possono essere valorizzati come elementi sintomatici negativi in ragione della loro reiterazione e pluralità.

Massime di principio

  • Il giudice deve esprimere una valutazione preliminare sul pericolo di commissione di nuovi reati: se il rischio di recidiva è ritenuto concreto, ciò ostacola la concessione sia dell'affidamento in prova sia di misure domiciliari anche se richieste in subordine.
  • La mera assenza di numerose condanne definitive non esclude che denunce ripetute e procedimenti pendenti possano essere valutati negativamente come indicatori di pericolosità e di insufficiente prospettiva di successo della misura alternativa.
  • Il tribunale deve motivare espressamente anche sulle istanze subordinate; la mancanza di un’esplicita menzione può essere superata quando dalla motivazione complessiva risulti chiaramente che entrambe le richieste sono state considerate e respinte per le stesse ragioni prognostiche.
  • L'entità ridotta della pena residua non prevale automaticamente sulla valutazione del pericolo: anche per pene modeste il giudice può ritenere inadeguata la misura alternativa se mancano elementi positivi di risocializzazione.
  • Per aumentare le probabilità di successo in casi simili il richiedente dovrebbe allegare elementi positivi e concreti (es. documentazione di stabile convivenza, lavoro, terapie o percorsi riabilitativi, assenza di pendenze o elementi nuovi che dimostrino cambiamento) che consentano un giudizio prognostico favorevole.
  • In fase di impugnazione è efficace censurare specifiche carenze motivazionali e contestare eventuali valutazioni illogiche o contraddittorie del giudice, ma occorre mostrare come le risultanze probatorie concrete possano mutare il giudizio prognostico sulla pericolosità.

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