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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente la qualificazione del fatto come ricettazione, escludendo la riqualificazione in incauto acquisto, sulla base dell'accertamento della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con due motivi, la violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p., sostenendo l'insussistenza del dolo del delitto di ricettazione, e lamentando la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p. Il ricorso è stato ritenuto generico perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e già congruamente esaminate, oltre che manifestamente infondato nel merito, poiché la Corte territoriale aveva logicamente accertato la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del ciclomotore oggetto di imputazione, desumendola anche dal fatto che l'imputato non aveva indicato né documentato le modalità di ricezione del bene.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Per integrare la ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, oppure la rappresentazione della concreta possibilità di tale provenienza con accettazione del rischio; la Corte ritiene corretta la sua applicazione al caso concreto.

  • art. 712 c.p.

    La contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza ricorre quando manca la consapevolezza della provenienza delittuosa e vi è soltanto una condotta colposa, consistente nella mancata diligenza nel verificare l'origine del bene.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato implicitamente per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il discrimine tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza non è dato dal solo dato oggettivo della provenienza illecita del bene, ma dall'elemento soggettivo: la ricettazione richiede consapevolezza della provenienza delittuosa o accettazione del rischio, mentre l'art. 712 c.p. presuppone una colpa per mancata diligenza.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo generico censure già svolte in appello senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È manifestamente infondato il motivo che contesti l'affermazione del dolo di ricettazione quando il giudice di merito abbia dato una motivazione logica e coerente sulla consapevolezza dell'origine delittuosa del bene, anche valorizzando l'assenza di una spiegazione plausibile sulle modalità di ricezione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiDolo eventuale

Testo integrale

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