Cassazione Penale, Sentenza n. 17829/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata nell'ambito di un processo per reati in tema di stupefacenti. La difesa ha censurato la mancata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale si sia limitato a richiamare l'irrilevanza del mero decorso del tempo e la mancanza di prova sulla prosecuzione del programma terapeutico, senza considerare il puntuale adempimento da parte della ricorrente delle prescrizioni imposte dalla misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il Tribunale abbia motivato adeguatamente il rigetto. La Corte ha confermato che il solo decorso del tempo non è sufficiente a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari e che la difesa non ha fornito elementi probatori sulla prosecuzione o sull'esito del percorso riabilitativo che potessero comprovare la cessazione o la diminuzione della condizione di abuso di stupefacenti. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata quale base per la proposizione dell'appello avverso il provvedimento sulle misure cautelari; usata come riferimento formale per il rito dell'impugnazione.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013 (Sisti)
ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari
Principio richiamato per fondare la decisione: il trascorrere del tempo non basta a giustificare la sostituzione o revoca di una misura cautelare senza elementi aggiuntivi che dimostrino la riduzione del pericolo di recidiva o l'effettiva riabilitazione.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo dall'applicazione di una misura cautelare non è di per sé idoneo a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari; va valutato insieme ad altri elementi concreti.
- La prova della effettiva prosecuzione e dell'esito positivo di un percorso terapeutico o riabilitativo è determinante quando si chiede la revoca o la sostituzione di misure cautelari connesse all'abuso di sostanze.
- L'adempimento delle prescrizioni imposte dalla misura è rilevante, ma da solo potrebbe non essere sufficiente: occorrono elementi probatori documentali e aggiornati che attestino la diminuzione del rischio di recidiva.
- In sede di impugnazione i difensori devono esibire elementi specifici e verificabili (referti medici, attestazioni dei servizi di cura, piani terapeutici continuativi, valutazioni di rischio) per rendere fondata la richiesta di modifica della misura.
- Ricorsi che non apportano nuovi elementi probatori o che si limitano a contestazioni generiche sulla motivazione del giudice sono esposti al rischio di inammissibilità o di rigetto.
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