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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32044/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/11/2023 contestando, a vario titolo, profili di responsabilità e di diritto: utilizzabilità delle intercettazioni ambientali (presunta carenza formale del decreto/esecuzione), errata qualificazione della sostanza (cocaina vs hashish), mancata o apodittica individuazione dei ruoli dei correi ai fini dell'aggravante per il numero delle persone (art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990), vizi nella determinazione delle pene (calcolo aumenti, applicazione della continuazione e del criterio moderatore, applicazione/negazione di circostanze attenuanti), errori probatori nella identificazione degli imputati tramite videoriprese e osservazioni, illegittima utilizzazione di elementi probatori derivanti da riti diversi (problemi di riunione di riti ordinario/abbreviato), e contestazioni sulla sussistenza dell'aggravante armata e del reato associativo.

La decisione

La Corte di legittimità ha parzialmente accolto i ricorsi: ha annullato senza rinvio, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990, le statuizioni nei confronti di Adamo Castelli e Danilo Perni (con conseguente rideterminazione delle pene) e ha eliminato l'aumento di pena per continuazione inflitto ad Alessandro Savioli; i restanti motivi dei predetti ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili. Tutti gli altri ricorsi (FANTILLI, ALICANDRI, FABIETTI, PETOKU) sono stati dichiarati inammissibili. In particolare: - Adamo Castelli: eliminata l'aggravante dell'art. 73, comma 6; la pena è stata rideterminata dal Collegio in anni 6 e mesi 8 di reclusione e euro 32.000,00 di multa (pena base anni 6 ed euro 27.000, con aumento per recidiva). - Danilo Perni: eliminata l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6; la pena è stata rideterminata in anni 3 e mesi 3 di reclusione e euro 12.000,00 di multa. - Alessandro Savioli: annullato l'aumento per continuazione (mesi 4 e euro 5.000) con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio (l'aumento praticato in appello è stato eliminato; in pratica la pena risultante dall'appello diminuisce degli importi indicati). Sono state inoltre condannate le parti vittoriose al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili. Il resto della sentenza di merito è stato confermato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73 (commi vari)

    Norma centrale sui delitti in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato la configurazione dei vari commi (acquisto, detenzione, cessione) e ha tratto le conseguenze sull'aggravante per numero di persone (comma 6) determinando che tale aggravante richiede l'individuazione del ruolo concreto dei partecipi e non basta una pluralità indifferenziata di soggetti

  • d.P.R. 309/1990, art. 80 (aggravante ingente quantità)

    Usata per motivare aumenti di pena; la Corte ha esaminato la misura degli aumenti e il calcolo applicato dal giudice di merito valutando che l'applicazione è di competenza del giudice del merito salvo il vizio di calcolo manifesto

  • d.P.R. 309/1990, art. 74 (associazione finalizzata agli stupefacenti)

    La Corte ha confermato i criteri per la configurabilità del reato associativo (patto tra almeno tre persone, stabilità delle risorse e apporto stabile dei partecipanti) e ha ritenuto provata l'esistenza del sodalizio in relazione al Fabietti e ad altri

  • codice di procedura penale, art. 192

    Norma sull'uso delle intercettazioni; la Corte ha ribadito che la valutazione interpretativa del contenuto delle intercettazioni è riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; inoltre non configura automaticamente inutilizzabilità una indicazione non puntuale delle modalità tecniche quando il decreto e le operazioni risultino complessivamente legittimi

  • codice penale, art. 81

    Regola la continuazione tra reati; la Corte ha applicato i principi secondo cui operazioni contestuali o senza apprezzabile soluzione di continuità su stessa partita di stupefacente possono assorbire singole condotte e far escludere l'aumento per continuazione quando i fatti costituiscono manifestazione di un unico disegno

  • codice penale, artt. 132-133

    Principi generali sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, sindacabile in Cassazione solo per arbitrarietà o manifesta illogicità

  • codice di procedura penale, art. 619, lett. 1

    Consentire al Collegio di determinare direttamente la pena quando annulla solo un'aggravante; la Corte ha fatto applicazione diretta per rideterminare le pene di alcuni imputati

  • codice di procedura penale, art. 34

    Riguarda la riunione dei procedimenti; la Corte ha ricordato che la riunione tra rito abbreviato e rito ordinario non è di per sé abnorme se vengono mantenuti distinti i regimi probatori

Massime di principio

  • Le intercettazioni ambientali: la loro utilizzazione e l'interpretazione del contenuto sono valutazioni di merito; in Cassazione si può sindacare solo per manifesta illogicità. La descrizione tecnica delle modalità di captazione è, salvo nullità palese, un aspetto tecnico spesso rimesso all'operato del P.M. e al giudice di merito.
  • Aggravante per il numero delle persone (art. 73, comma 6): non basta la mera pluralità indifferenziata; è richiesta la riconducibilità di quella pluralità a una delle condotte tipiche (intermediazione, acquisto, detenzione, offerta ecc.) con individuazione, anche sommaria, del ruolo dei partecipi.
  • Continuazione e reati in materia di stupefacenti: se più condotte (acquisto/cessione) riguardano la stessa partita di stupefacente e sono poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità, possono perdere la loro individualità con esclusione dell'aumento per continuazione.
  • Determinazione della pena: si tratta di valutazione discrezionale del giudice di merito; in Cassazione la censura sulla congruità della pena è ammissibile solo per arbitrio o manifesta illogicità. Tuttavia errori matematici o calcoli incongrui vanno corretti.
  • Riti combinati (abbreviato vs ordinario): la riunione non è in sé illegittima; è però necessario mantenere distinti i regimi probatori e motivare le valutazioni che utilizzano elementi acquisiti con modalità diverse.
  • Aggravante armata: può essere imputata se la disponibilità di armi è prevedibile e non si limita alla esclusiva disponibilità personale; occorre valutare la prevedibilità concreta della disponibilità dell'arma da parte del gruppo.
  • Impugnazioni generiche/aspecifiche: i ricorsi che non collegano in modo puntuale le specifiche censure alla motivazione della sentenza di merito rischiano l'inammissibilità; è importante contestare in modo mirato le argomentazioni effettive del giudice.

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