Sentenza del 21/07/2023 n. 21919 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva trattenuto e versato all'erario €28.035,00 a titolo di addizionale del 10% prevista dal D.L. n.78/2010, art.33 sui compensi variabili (bonus e stock options) erogati al dirigente. A.A. contestava l'applicazione sostenendo che Coesia era una holding industriale non riconducibile al "settore finanziario" e quindi il presupposto soggettivo per l'imposta mancava; chiedeva il rimborso. Dopo silenzio-rifiuto dell'Amministrazione il contribuente aveva ottenuto sentenze favorevoli in primo e secondo grado, mentre l'Agenzia ha impugnato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso di A.A. La Corte ha ritenuto che l'art.33 D.L. n.78/2010 debba essere interpretato in senso socio-economico e funzionale: la nozione di "settore finanziario" è ampia e comprende anche soggetti (come holding industriali) che, pur non operando necessariamente "rivolta al pubblico" o sotto vigilanza, possono incidere sulla stabilità finanziaria attraverso operazioni su partecipazioni e altri comportamenti. Perciò l'addizionale è legittima nei confronti dei dirigenti della holding in esame. Le spese dei gradi di merito sono compensate; A.A. è condannato al pagamento delle spese di cassazione (€3.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
D.L. n.78/2010, art.33 (Stock options ed emolumenti variabili)
"In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 ... sui compensi ... attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento."
La Corte interpreta l'art.33 come norma con clausola generale: il "settore finanziario" va inteso in senso socio-economico e funzionale, includendo anche soggetti non necessariamente vigilati o operanti verso il pubblico qualora possano influire sulla stabilità finanziaria; la norma ha finalità preventiva basata sugli esiti del G20.
D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (T.U.B.) - artt. rilevati (106, 113)
La Corte osserva che l'art.33 non rinvia al T.U.B.; pertanto le definizioni del T.U.B. non sono vincolanti per delimitare automaticamente il "settore finanziario" ai fini dell'addizionale. Non è ammesso il rinvio recettizio volto a restringere la platea.
D.Lgs. n.142/2018 (attuazione ATAD) - art.162-bis TUIR (citato nei motivi)
Richiamato come elemento di contesto che ha disciplinato in modo successivo la nozione di società di partecipazione non finanziaria; è utile come indice ma non sostituisce l'interpretazione autonoma e funzionale dell'art.33.
Sentenza Corte Costituzionale n.201/2014
La Corte costituzionale ha ritenuto la norma costituzionalmente legittima e ha evidenziato il criterio della capacità potenziale del soggetto (professionalità, autonomia operativa, potere decisionale) di generare rischi per la stabilità finanziaria: principio ripreso dalla Cassazione quale supporto ermeneutico.
Massime di principio
- L'espressione "settore finanziario" nell'art.33 D.L. n.78/2010 va interpretata in senso ampio e funzionale: conta la capacità del soggetto di influire sulla stabilità finanziaria, non soltanto la formale iscrizione o la vigilanza bancaria.
- Le holding industriali possono rientrare nella platea soggettiva dell'addizionale quando svolgono attività o detengono posizioni tali da poter determinare effetti economico-finanziari rilevanti (acquisto/vendita di partecipazioni, strategie sul valore dei titoli, ecc.).
- Per valutare l'applicabilità dell'addizionale è necessario considerare la ratio della norma (misura preventiva dopo il G20) e tutti gli indici socio-economici rilevanti, più che riferimenti formali ad altre norme fiscali o al T.U.B.
- Un contribuente che ritenga la trattenuta illegittima deve produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza della capacità di incidere sui mercati finanziari; l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'Agenzia rende più difficile ottenere rimborsi se la holding ha potenziale influenza finanziaria.
- In caso di omissione di risposta dall'Amministrazione il ricorso segue il percorso giurisdizionale ordinario (CTP -> CTR -> Cassazione); la Corte di legittimità può decidere anche nel merito se i fatti risultano sufficientemente accertati.
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