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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15609/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per carenza di valutazione prognostica favorevole. Ha dedotto la nullità del provvedimento per violazione delle garanzie difensive: il difensore di fiducia aveva chiesto di partecipare all'udienza da remoto (Teams) e la cancelleria aveva confermato l'avviso, ma non fu contattato nella mattinata dell'udienza. Il procedimento fu trattato comunque con la designazione di un difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia, senza che quest'ultimo fosse stato avvertito, determinando a suo avviso nullità ai sensi degli artt. 177 cod. proc. pen. e richiamando profili CEDU.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Il giudice di legittimità ha ritenuto provato che il difensore di fiducia, sebbene tempestivamente richiesto per la partecipazione da remoto, non era stato contattato e che al suo posto era stato nominato un difensore d'ufficio. Ha qualificato tale omissione come nullità di ordine generale assoluta e insanabile degli atti, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui la presenza del difensore di fiducia nell'udienza di sorveglianza è obbligatoria e la sua sostituzione per mancata convocazione integra nullità degli atti e del provvedimento finale. Pertanto l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato per essere nuovamente celebrato garantendo le prerogative difensive.

Norme richiamate

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di nullità; la Corte prende atto della dedotta violazione delle garanzie difensive ai fini della valutazione del vizio processuale.

  • art. 3, comma 6, CEDU

    Richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale relativo alle garanzie processuali; la Corte non fonda la decisione primariamente sul disposto CEDU ma riconosce la rilevanza dei profili di tutela difensiva internazionale evocati.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la nomina del difensore d'ufficio; la Corte sottolinea che la sostituzione con difensore d'ufficio non è lecita qualora il difensore di fiducia sia stato nominato e non regolarmente avvisato.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma del procedimento esecutivo richiamata per il dovere di avviso al difensore; la sua inosservanza integra nullità nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Rinvio a norme del procedimento di esecuzione; la Corte usa tale richiamo per applicare le garanzie previste nel rito esecutivo anche al procedimento di sorveglianza.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Elenca le nullità rilevabili; la Corte applica lett. c) e la disciplina relativa alla nullità degli atti quando manca l'intervento del difensore obbligatorio.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Prevede gli effetti della nullità generale; la Corte afferma che l'omessa partecipazione del difensore di fiducia determina nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • La mancata tempestiva comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia comporta la nullità assoluta degli atti processuali se la sua presenza è obbligatoria; non è sanata dalla presenza di un difensore d'ufficio nominato in sostituzione.
  • Nei procedimenti di sorveglianza e di esecuzione la garanzia della presenza effettiva del difensore, anche nelle udienze "da remoto", è prioritaria: un legittimo impedimento del difensore va comunicato e, se provato, determina il rinvio.
  • La sostituzione del difensore di fiducia con un difensore d'ufficio è legittima solo se il difensore di fiducia non è stato nominato o non ha validamente costituito domicilio processuale; l'assenza di avviso al difensore di fiducia integra vizio insanabile.
  • La nullità di cui agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. è di ordine generale e assoluta: può essere rilevata in qualsiasi stato del procedimento e determina l'annullamento degli atti e del provvedimento conclusivo.
  • In caso di udienza da remoto le comunicazioni anche tramite PEC e segnali tecnici (es. messaggi della cancelleria) sono interpretabili come mezzi idonei per comunicare impedimenti o fissazioni udienza; il giudice deve accertare concretamente la possibilità di partecipazione del difensore.
  • Sul rinvio dopo annullamento il giudice dovrà riaprire la valutazione di merito (es. prognosi favorevole per misure alternative) assicurando il pieno contraddittorio e la partecipazione del difensore di fiducia.

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