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Sentenza

Sentenza n. 416/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Responsabile del Settore 4/B - Assetto ed Uso del Territorio Pianificazione Urbanistica Controllo e Repressione dell'Abusivismo del 9 maggio 2017, con il quale è stato disposto il diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto dal ricorrente nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente a quello impugnato;

Giustizia amministrativa201700440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo a opere realizzate nel 2000 in un immobile posto nella fascia di rispetto di 150 metri da torrenti e corsi d'acqua

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a un'istanza di condono presentata nel 2004 ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale Lazio n. 12/2004, deducendo la violazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12/2004, dell'art. 32, commi 2 e 27, del d.l. n. 269/2003 e l'eccesso di potere. Ha sostenuto che la disciplina regionale non avrebbe incluso la fascia di rispetto fluviale tra le aree vincolate e che, pertanto, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina statale dell'art. 32, comma 2, della legge n. 47/1985, secondo cui il vincolo avrebbe effetto ostativo soltanto se anteriore alla realizzazione dell'abuso. Ha inoltre richiamato la preesistente concessione edilizia in sanatoria del 1994 relativa all'immobile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il cosiddetto terzo condono, disciplinato dall'art. 32 del d.l. n. 269/2003, è particolarmente restrittivo per gli immobili sottoposti a vincolo: gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 non sono sanabili in area vincolata, mentre gli abusi minori possono esserlo soltanto al ricorrere delle ulteriori condizioni previste dalla legge, tra cui la conformità urbanistica, la preesistenza o successione del vincolo secondo la disciplina applicabile e il parere dell'autorità preposta alla tutela. Il Collegio ha ritenuto non necessario decidere se la fascia fluviale fosse direttamente ricompresa nella disciplina più rigorosa della legge regionale n. 12/2004, poiché essa era comunque sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 7 della legge regionale Lazio n. 24/1998, che tutela i fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto. Poiché l'opera era stata realizzata nel 2000, il vincolo del 1998 era anteriore all'abuso; la concessione edilizia in sanatoria del 1994 non era rilevante, essendo anteriore all'apposizione del vincolo e riferita alla precedente situazione dell'immobile. Il TAR ha inoltre escluso che eventuali precedenti provvedimenti amministrativi difformi potessero fondare una pretesa alla reiterazione di un comportamento illegittimo o una censura di disparità di trattamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 26, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. n. 326/2003

    «suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all' allegato 1»

    La disposizione delimita le tipologie di abuso ammissibili al terzo condono e distingue il regime applicabile agli abusi maggiori e minori in relazione alla presenza di vincoli.

  • art. 32, comma 27, lettera d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. n. 326/2003

    «non siano sanabili le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere»

    Le opere realizzate su immobili vincolati non sono sanabili quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, in particolare la preesistenza del vincolo e la non conformità urbanistica; per gli abusi maggiori la presenza del vincolo esclude la sanatoria.

  • art. 32, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47

    La disciplina statale invocata dal ricorrente non conduce all'accoglimento della domanda, poiché il vincolo paesaggistico sulla fascia fluviale risultava comunque anteriore alla realizzazione dell'abuso.

  • art. 3, comma 1, lettera b), l.r. Lazio 8 novembre 2004, n. 12

    «non sono sanabili le opere abusive realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici»

    La disciplina regionale introduce un regime più rigoroso, escludendo la sanatoria anche per opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo quando ricadono negli ambiti tutelati e non sono conformi alla disciplina urbanistica.

  • art. 7, l.r. Lazio n. 24/1998

    «sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi [...] e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna»

    La norma assoggetta a tutela paesaggistica i corsi d'acqua pubblici e le relative fasce di rispetto, rilevanti ai fini della verifica della condonabilità dell'opera.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con svolgimento da remoto.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive maggiori, comportanti nuova superficie o nuova volumetria e riconducibili ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, non sono sanabili se realizzate su immobili sottoposti a vincolo, anche quando il vincolo non determini l'inedificabilità assoluta dell'area o l'opera sia conforme alla disciplina urbanistica.
  • Per le opere abusive realizzate in area vincolata, la distinzione tra vincoli assoluti e relativi non è decisiva ai fini del terzo condono quando la legge richiama indistintamente i vincoli imposti a tutela di interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici.
  • La preesistenza del vincolo rispetto alla realizzazione dell'abuso deve essere verificata in relazione alla disciplina statale applicabile; nel caso di opere realizzate dopo l'entrata in vigore della normativa regionale che tutela la fascia di rispetto fluviale, un vincolo paesaggistico già vigente impedisce di considerare il vincolo successivo alla precedente sanatoria dell'immobile come irrilevante.
  • Una precedente concessione edilizia in sanatoria riferita all'immobile non legittima automaticamente opere abusive ulteriori realizzate successivamente e non impedisce l'applicazione di un vincolo sopravvenuto prima della loro realizzazione.
  • Il principio di uguaglianza e il divieto di disparità di trattamento non consentono di invocare precedenti provvedimenti amministrativi illegittimi per ottenere l'adozione di ulteriori provvedimenti contrari alla legge.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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