Sentenza del 14/12/2016 n. 25691 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR Abruzzo relativa all'accertamento fiscale per l'anno 2005. In primo luogo sosteneva che i ricavi derivanti dalla vendita di autoveicoli fatturati nel 2004 dovessero essere imputati al 2005, poiché i veicoli erano stati immatricolati e presumibilmente consegnati in quell'anno, invocando il principio di competenza. In secondo luogo contestava la deducibilità delle perdite derivanti dalla vendita degli autoveicoli usati ritirati in conto prezzo e sosteneva che i maggiori ricavi ottenuti dalla rivendita degli stessi veicoli costituissero ricavi o sopravvenienze attive imponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, ai fini dell'imputazione temporale del ricavo, rileva la consegna effettiva del bene e non la mera immatricolazione, che è una procedura amministrativa e non prova necessariamente l'avvenuta consegna nell'anno dell'immatricolazione. L'Agenzia avrebbe dovuto dimostrare che nel 2005 era avvenuta la materiale consegna dei veicoli, non limitarsi a valorizzare la loro immatricolazione. Quanto alle vendite degli autoveicoli usati, la censura sulla deducibilità delle perdite è stata ritenuta infondata o comunque inconferente rispetto alla motivazione della CTR; la contestazione sui maggiori ricavi è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 109, comma 2, lett. a), T.U.I.R.
I corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione per i beni mobili.
Il principio di competenza individua nella consegna effettiva del bene mobile il momento rilevante per imputare il ricavo al periodo d'imposta. La mera immatricolazione del veicolo non equivale automaticamente a consegna e non costituisce, da sola, prova sufficiente del momento impositivo.
Art. 101, comma 5, T.U.I.R.
Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
La deducibilità delle perdite richiede elementi oggettivi, certi e precisi. Tuttavia, la censura dell'Agenzia è stata ritenuta non pertinente perché la CTR aveva già qualificato il minor realizzo dell'usato come componente negativo collegato alla vendita del nuovo; l'eventuale carenza probatoria costituiva, semmai, una questione di fatto o di motivazione.
Massime di principio
- Per individuare il periodo d'imposta di un ricavo derivante dalla vendita di un bene mobile, occorre provare la data della consegna o del trasferimento della detenzione, non basarsi automaticamente su un adempimento amministrativo come l'immatricolazione.
- Chi contesta l'imputazione temporale di un ricavo deve dimostrare concretamente quando è avvenuta la consegna del bene; una presunzione fondata soltanto sulla data di immatricolazione può non essere sufficiente.
- Nel ricorso per cassazione bisogna distinguere tra violazione di legge e vizio di motivazione: le contestazioni relative alla valutazione di documenti, prove o circostanze concrete devono essere formulate con il corretto motivo processuale.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e indicare chiaramente la norma violata e il punto preciso della sentenza impugnata; affermazioni generiche sui maggiori ricavi possono essere dichiarate inammissibili.
- Nelle operazioni di ritiro e rivendita di beni usati, il minor prezzo realizzato rispetto alla valutazione iniziale può incidere economicamente sul margine o sul ricavo dell'operazione, purché la relativa contabilizzazione sia adeguatamente documentata e supportata da elementi oggettivi.
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