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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11327/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, dell'accettazione da parte della controricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre affermato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia di legittimità riguardava un ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 103/2019 della Corte d'Appello di Napoli. Prima della decisione, la società ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la controricorrente ha ritualmente aderito e accettato la rinuncia. Il testo non consente di ricostruire il merito della lite definita dalla sentenza di appello, poiché la Corte di Cassazione si pronuncia solo sull'estinzione del giudizio di legittimità per effetto della rinuncia accettata.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Consente la rinuncia al ricorso; nel caso concreto la rinuncia della ricorrente, accettata dalla controricorrente, ha determinato l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    art. 391, 4° co., cod. proc. civ.

    In presenza di rinuncia accettata, la Corte ha ritenuto di non dover adottare statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando l'assenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla parte resistente/controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte può dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulle spese, se così ricorrono i presupposti processuali considerati nel provvedimento.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce una decisione sul merito delle censure proposte con il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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