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Sentenza

Sentenza n. 1357/2026 - Torino, Sezione 3

PER L'OTTEMPERANZA della sentenza n. 2181/2024, pubblicata in data 13/09/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 980/2024.

Giustizia amministrativa202600253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, giudice del lavoro, concernente il pagamento della sorte capitale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2181/2024 del Tribunale ordinario di Torino, pronunciata in funzione di giudice del lavoro. Prima dell'udienza camerale, ha dichiarato che il Ministero resistente aveva provveduto al pagamento integrale della sorte capitale riconosciuta dalla sentenza da ottemperare. La pretesa azionata risultava quindi integralmente soddisfatta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento integrale della sorte capitale aveva soddisfatto la pretesa della ricorrente. Ha posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione, ritenuta parte virtualmente soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio e ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'onere del contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta in forza del titolo giudiziale soddisfa la pretesa del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione adempie nel corso del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico quale parte virtualmente soccombente, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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