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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2261/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di revoca della custodia cautelare in carcere e la sostituzione con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava: 1) contraddittorietà e carenza motivazionale per violazione dell'art. 274 c.p.p., sostenendo che il pericolo di reiterazione doveva riguardare reati della stessa specie e che la motivazione del Tribunale avrebbe indicato una pericolosità legata esclusivamente alla necessità di incontrare la compagna e la figlia; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 275‑bis c.p.p., ossia mancata valutazione esplicita dell'idoneità degli arresti domiciliari anche con misure di controllo elettronico. Il ricorso deduceva altresì che la misura alternativa sarebbe stata eseguibile presso un'abitazione diversa dal luogo in cui era stato commesso il reato, la cui disponibilità era sopravvenuta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la sussistenza del pericolo di reiterazione richiamando fatti concreti e precedenti (veementi scontri con la compagna, interventi delle forze dell'ordine, il ritorno reiterato in violazione del divieto di dimora a Bologna e la consumazione del reato nella camera dell'imputato). Quanto all'alternativa degli arresti domiciliari e all'eventuale controllo elettronico, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui non risultavano elementi nuovi tali da rendere idonea una misura meno afflittiva, anche alla luce della gravità delle violazioni e dei dissidi familiari. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende; dispersi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Predisposizione del PM a formulare conclusioni in sede di Cassazione; qui il PM ha chiesto il rigetto del ricorso

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma sulle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari: il ricorso per cassazione è stato proposto avverso l'ordinanza che rigettava l'appello ex art. 310

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Previsione della revoca o modifica delle misure cautelari; il ricorso mirava alla revoca della custodia e alla sostituzione con arresti domiciliari

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Requisiti delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione (lett. e) deve essere desunto da comportamenti concreti o precedenti penali: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente richiamato tali elementi

  • art. 275‑bis cod. proc. pen.

    Obbligo di considerare misure meno afflittive e, se occorre, di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico; la Corte ha ritenuto che non vi fossero nuovi elementi che rendessero idonea tale soluzione

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Norma che consente la sostituzione delle misure cautelari; nel caso la custodia era stata adottata in sostituzione di una precedente misura a seguito di reiterati ritorni

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma penale sull'illecita detenzione/spaccio di stupefacenti: reato per cui era stato convalidato l'arresto e per il quale vi era stata condanna in giudizio direttissimo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsioni sulle spese e sulle ammende in caso di inammissibilità del ricorso: applicata la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al principio che l'inammissibilità non comporta sempre responsabilità colposa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; comunque la Corte ha ritenuto dovuto il pagamento

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti di cancelleria successivi alla decisione: la Corte ha mandato gli atti alla cancelleria per i relativi adempimenti

Massime di principio

  • La sussistenza del pericolo di reiterazione va motivata con riferimento a comportamenti concreti e precedenti: episodi di violenza e ripetute violazioni di misure cautelari costituiscono elemento decisivo per giustificare misure più afflittive.
  • La mera disponibilità successiva di un'abitazione alternativa non è sufficiente a revocare una misura cautelare se permangono elementi che attestano l'inaffidabilità del soggetto e il rischio per gli interessi protetti dalla misura.
  • Quando si propone la sostituzione della custodia con arresti domiciliari, l'onere probatorio sul carattere idoneo di tali misure (anche con controllo elettronico) grava sul ricorrente: bisogna fornire elementi nuovi o concreti che modifichino la valutazione del rischio.
  • Le valutazioni di merito del Tribunale in materia cautelare sono sorrette da ampia discrezionalità e la Cassazione le sindaca con limitazione, soprattutto quando la motivazione richiama fatti concreti e documentati.
  • La mancanza di una nuova situazione fattuale o di vizi formali gravi nella motivazione può determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione e l'imposizione di spese e ammende.
  • In sede cautelare è fondamentale documentare adeguatamente i cambiamenti di circostanza (es. nuova residenza effettiva, garanzie di controllo) per ottenere la modifica della misura; altrimenti prevalgono le valutazioni di rischiosità tratte da precedenti violazioni.

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