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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14549/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la sentenza di conferma della condanna per furto di energia elettrica aggravato (art. 625 n.2 e n.7 c.p.). Quattro motivi: 1) vizio di motivazione e illegittima utilizzazione di dichiarazioni rese dall'imputato agli operanti (qualifica di legale rappresentante della Coop Oikos) in violazione degli artt. 62/1, 63, 191, 195/4 c.p.p.; 2) insufficiente prova dell'esatta individuazione dell'immobile/contatore e della riconducibilità dell'utenza alla Coop Oikos; 3) errata qualificazione giuridica del fatto (sostiene la difesa che si sarebbe configurata truffa e non furto) con eccezione di prescrizione; 4) mancata valutazione della conoscibilità dell'aggravante della violenza sulle cose, mancata prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis c.p. e contestata eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui censurava l'utilizzo delle dichiarazioni rese da Palazzolo al Maresciallo Troia circa la sua qualifica di Presidente/legale rappresentante: quelle dichiarazioni, essendo autoindizianti rese davanti alla polizia giudiziaria, risultano inutilizzabili nei confronti del dichiarante e non potevano fondare la sua identificazione come legale rappresentante. È inoltre emerso che il verbale di verifica ENEL del 17.7.2010 non riportava la qualifica in capo a Palazzolo, che era indicato soltanto come presente. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. La Corte ha altresì precisato che la contestata aggravante ex art. 625 n.7 c.p. (cosa destinata a pubblico servizio) rende il reato perseguibile d'ufficio, assorbendo la questione della querela. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti dall'annullamento disposto.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1 c.p.p.

    Riferita nella doglianza sulla valutazione delle circostanze attenuanti; la sentenza richiama la disciplina sulle attenuanti ma non viene entrando nel merito operativo di tale articolo nella motivazione qui censurata.

  • art. 63 c.p.p.

    La Corte richiama il principio che le dichiarazioni rese davanti alla polizia giudiziaria e aventi carattere autoindiziante sono tutelate dall'art. 63 c.p.p.: la garanzia tutela il dichiarante, rendendo inutilizzabili tali dichiarazioni nei suoi confronti (principio confermato dalla giurisprudenza richiamata).

  • art. 191 c.p.p.

    Citato fra le norme invocate dal ricorrente in relazione alla utilizzazione di atti e dichiarazioni; la Cassazione non ha fatto derivazioni estensive diverse da quelle sui limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni.

  • art. 195, comma 4 c.p.p.

    Riferito in relazione alla disciplina probatoria; non utilizzato dalla Corte per superare il principio di inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti.

  • art. 348 c.p.p.

    Richiamato nella contestazione circa i poteri e le modalità di verbalizzazione degli accertatori (verificatori ENEL) in quanto operanti alla stregua della polizia giudiziaria; la Cassazione evidenzia però che il verbale ENEL non conteneva la qualificazione di legale rappresentante attribuita invece in dibattimento alla testimonianza Troia.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Richiamata dalla difesa in ordine ai poteri degli accertatori; la Corte non ha discostato il principio secondo cui gli accertatori possono avere funzioni analoghe a P.G., ma ha escluso che il verbale ENEL contenesse la dichiarazione che la difesa sosteneva fosse stata resa.

  • art. 624 c.p.

    Norma base sul delitto di furto; citata per inquadrare la fattispecie contestata.

  • art. 625, n.2 e n.7 c.p.

    L'art. 625 n.7 (cosa destinata a pubblico servizio) è stato ritenuto applicabile alla sottrazione di energia elettrica destinata alla fruizione pubblica: quando sussiste, l'aggravante determina la perseguibilità d'ufficio del reato (non soggetto a querela). La Corte ha confermato l'interpretazione consolidata che conta la destinazione funzionale della cosa al pubblico servizio.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dalla difesa come possibile prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti; la Cassazione non ha deciso il merito di tale confronto, avendo annullato la sentenza per l'inutilizzabilità della prova decisiva.

  • Riforma "Cartabia" (modifiche alla perseguibilità a querela)

    Citata per spiegare che talune ipotesi di furto aggravato (quali l'art. 625 n.7) escludono il regime di perseguibilità a querela, rendendo il reato perseguibile d'ufficio.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese davanti alla polizia giudiziaria che sono autoindizianti sono inutilizzabili nei confronti del dichiarante (tutela ex art. 63 c.p.p.), sebbene possano essere utilizzate contro terzi; la difesa può quindi ottenere l'annullamento di decisioni basate su tali dichiarazioni qualora non vi siano altre prove indipendenti.
  • L'identificazione di una posizione giuridica (es. carica di legale rappresentante) in capo all'imputato deve essere provata con elementi documentali o testimonianze indipendenti: non è sufficiente una dichiarazione resa dall'imputato agli operanti se quella dichiarazione risulta autoindiziante e inutilizzabile.
  • Il verbale di verifica tecnico (es. ENEL) va esaminato puntualmente: se non riporta determinate qualificazioni o dichiarazioni, non può supplire la prova con testimonianze che riferiscono dichiarazioni non formalmente verbalizzate; la difesa deve sempre acquisire e allegare i verbali originali.
  • In tema di furto di energia elettrica, l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (cosa destinata a pubblico servizio) può essere applicata anche quando l'allacciamento è su proprietà privata, poiché rileva la destinazione finale dell'energia; la presenza di tale aggravante incide sulla perseguibilità (d'ufficio) e sulla strategia difensiva.
  • Quando la Corte di legittimità annulla una sentenza per vizio probatorio rilevante, gli altri motivi di impugnazione tendono ad essere assorbiti: la strategia difensiva dovrebbe mirare a individuare e contestare le prove decisive alla base della condanna.
  • La difesa, nei casi di contestazione della riconducibilità di un'utenza a una società, deve tempestivamente produrre documentazione ufficiale (registro imprese, visure, contratti di locazione/uso) per dimostrare l'assenza di nesso tra contatore/immobile e la società o la carica dell'imputato.

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