Sentenza n. 2151/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento protocollo n. -OMISSIS-, con il quale la Questura di Catania ha rigettato l’istanza formulata dalla ricorrente di revoca dell’ammonimento “a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da ulteriori molestie, minacce o atti persecutori”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di revoca di un ammonimento del Questore a desistere da molestie, minacce o atti persecutori
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la Questura di Catania aveva respinto la sua istanza di revoca dell'ammonimento, sostenendo di avere rispettato la prescrizione e che gli episodi originari riguardassero soggetti estranei e fatti avvenuti fuori dal contesto domestico. Il primo motivo denunciava difetto di istruttoria, violazione degli artt. 24 e 97 Cost., falsa applicazione del comma 5-ter dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013, introdotto dalla l. n. 168/2023, eccesso di potere, sviamento, errore sui presupposti e motivazione erronea e apparente. Secondo la ricorrente, la disposizione invocata dall'Amministrazione, prevedendo che la revoca possa essere richiesta non prima di tre anni e previa valutazione della partecipazione a percorsi di recupero, sarebbe riferibile ai soli ammonimenti per violenza domestica e non alla fattispecie concreta. Il secondo motivo deduceva difetto di motivazione e di istruttoria, falsa applicazione della disciplina sull'ammonimento, violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 3, 24 e 97 Cost., nonché degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990, in ragione della particolare rigorosità motivazionale richiesta dalla natura discrezionale del procedimento. L'Amministrazione aveva eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l'istanza di revoca non potesse riaprire il termine per impugnare l'ammonimento originario; tale eccezione era già stata respinta dal giudice di primo esame ed era coperta da giudicato interno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di revoca. Ha escluso che il richiamo alla disciplina introdotta dalla l. n. 168/2023 costituisse un mero errore materiale: l'Amministrazione aveva concretamente utilizzato quella disposizione per subordinare la richiesta di revoca al decorso di tre anni e alla partecipazione a percorsi di recupero, così omettendo del tutto di verificare, come sarebbe stato necessario secondo il Collegio, la permanenza della situazione di conflittualità intersoggettiva posta a fondamento dell'ammonimento. Sono stati quindi ravvisati l'erronea applicazione del comma 5-ter dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013 e il conseguente difetto di istruttoria. L'Amministrazione è stata onerata di riesaminare l'istanza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previa specifica istruttoria. È stato nominato, per l'eventuale inadempimento, il Questore di Siracusa quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario apicale, da esercitare entro i successivi 60 giorni. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione; il dispositivo contiene inoltre un riferimento alla condanna alle spese del Comune, ma dal testo non emerge una motivazione chiara sulla sua partecipazione al giudizio.
Norme richiamate
comma 5-ter dell'art. 3 d.l. n. 93/2013, introdotto dalla l. n. 168/2023
i provvedimenti di ammonimento emessi ... possono essere revocati su istanza dell'interessato, ciò non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti
La disposizione non poteva essere utilizzata per negare la revoca nel caso concreto, poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare previamente se la fattispecie rientrasse nel suo ambito applicativo; l'erroneo richiamo ha prodotto l'omessa istruttoria sulla permanenza della conflittualità che aveva fondato l'ammonimento.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice, dopo l'annullamento, di ordinare all'Amministrazione di provvedere nuovamente entro un termine e di predisporre il commissario ad acta per l'eventuale inadempimento.
art. 105 c.p.a.
Richiamato per il rinvio della causa al primo giudice disposto dal CGARS dopo l'annullamento della precedente sentenza del TAR.
artt. 7 e 8 d.l. n. 11/2009, conv. in l. n. 38/2009
Disciplina richiamata nel ricorso con riguardo all'ammonimento e ai relativi profili procedimentali; il diniego è stato annullato per erronea applicazione della disciplina sostanziale e difetto di istruttoria.
art. 3 d.l. n. 93/2013, conv. in l. n. 119/2013
Costituisce la disciplina di base dell'ammonimento richiamata nel giudizio; la sua applicazione doveva essere riferita correttamente alla concreta fattispecie.
artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione agli obblighi partecipativi e procedimentali; la decisione si concentra tuttavia sull'erronea applicazione normativa e sul difetto di istruttoria.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione decide su un'istanza di revoca di un ammonimento, non può limitarsi ad applicare automaticamente una disciplina che prevede un termine minimo e ulteriori condizioni senza verificare previamente che la fattispecie concreta rientri nell'ambito applicativo della disposizione.
- Il richiamo erroneo di una disposizione non costituisce un mero errore materiale se produce effetti sostanziali sulla posizione del destinatario, esonerando l'Amministrazione dall'esaminare i presupposti concreti rilevanti per la decisione.
- Nel riesaminare la richiesta di revoca di un ammonimento, l'Amministrazione deve svolgere una specifica istruttoria sulla permanenza della situazione di conflittualità intersoggettiva che aveva giustificato l'adozione della misura.
- L'annullamento giudiziale del diniego di revoca non comporta automaticamente la revoca dell'ammonimento originario, ma impone all'Amministrazione di rinnovare la valutazione sull'istanza mediante un'istruttoria corretta e completa.
- Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il giudice può fissare un termine per la riedizione del potere amministrativo e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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