Cassazione Civile, Ordinanza n. 11748/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda proposta da una lavoratrice nei confronti della società di trasporto, definita in primo grado dal Tribunale di Lanciano con esito favorevole alla ricorrente e poi riformata in appello dalla Corte d'appello di L'Aquila, in sede di rinvio. Avverso la sentenza di appello la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Tuttavia la Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi, perché rileva un vizio del procedimento notificatorio del ricorso: la notifica tentata a mezzo posta non si era perfezionata, il plico era tornato al mittente e la ricorrente, pur avendo avuto conoscenza dell'esito negativo, non aveva riattivato tempestivamente la notificazione né chiesto rimessione in termini o autorizzazione a nuova notifica. La difesa sosteneva che le indicazioni del servizio "Seguimi" non erano vincolanti, che la sede legale della destinataria era correttamente indicata e che i difensori della società avevano eletto domicilio presso quella sede, ma tali deduzioni non mutavano il fatto che l'unica notifica tentata non fosse andata a buon fine e non fosse stata ripresa nei tempi richiesti.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio secondo cui, quando la notificazione non si è perfezionata per causa non imputabile alla parte richiedente, questa deve attivarsi immediatamente per riavviare il processo notificatorio e completarlo tempestivamente; in mancanza, e comunque oltre il limite della metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c. salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate, gli effetti della richiesta originaria non si conservano. Nel caso concreto, la ricorrente era consapevole dell'esito negativo della notifica e non aveva svolto alcuna attività idonea a sanare il vizio o a rinnovare la notificazione. Non vengono liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata; viene invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
il limite temporale per riattivare tempestivamente la notificazione, ove la prima sia andata a vuoto per causa non imputabile, è individuato nella metà dei termini di impugnazione previsti dalla norma, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
in caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Se la notificazione dell'impugnazione non si perfeziona per causa non imputabile alla parte richiedente, la parte deve riattivare senza indugio il procedimento notificatorio e compiere gli atti necessari al suo completamento.
- La tempestività della riattivazione non è compatibile con il superamento del termine pari alla metà del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c., salvo che la parte dimostri circostanze eccezionali.
- La mancata rinnovazione della notificazione, la mancata richiesta di autorizzazione a nuova notifica o la mancata istanza di rimessione in termini, una volta conosciuto l'esito negativo della prima notifica, comportano l'inammissibilità del ricorso.
- La sola circostanza che l'inesito derivi da disfunzioni del servizio postale non consente di considerare perfezionata la notificazione se il plico è comunque tornato al mittente e non vi sia stata successiva regolarizzazione tempestiva.
Come è indicizzato
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