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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 3836 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RIVALUTAZIONI - Valore terreno da perizia di stima - Pagamento imposta sostitutiva - Valore in sede di cessione - Confronto con valore di stima - Valore inferiore - Plusvalenza accertata - Legittimità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva pagato l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del terreno calcolata sul valore risultante dalla perizia. Successivamente aveva ceduto il terreno a un prezzo inferiore rispetto al valore periziato. L'Amministrazione aveva ritenuto che la differenza tra il valore periziato e il corrispettivo dichiarato nel rogito costituisse una plusvalenza imponibile. Il contribuente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che il valore rivalutato e assoggettato a imposta sostitutiva non potesse essere utilizzato dall'Amministrazione per accertare una plusvalenza quando il prezzo effettivo di cessione fosse inferiore.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta illegittima. Quando il contribuente ha determinato il valore del terreno mediante perizia e ha versato l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione, tale valore costituisce il valore fiscale di riferimento. La successiva cessione a un prezzo inferiore non consente di presumere, sulla sola base della differenza tra valore periziato e prezzo dichiarato, l'esistenza di una plusvalenza imponibile. L'accertamento della plusvalenza è quindi stato escluso.

Norme richiamate

  • Disciplina della rivalutazione dei terreni e dell'imposta sostitutiva

    Il valore del terreno risultante dalla perizia di stima, purché l'imposta sostitutiva sia stata regolarmente versata, assume rilevanza come valore fiscale riconosciuto ai fini della determinazione della plusvalenza.

  • Norme sulla determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni

    La plusvalenza deve essere determinata confrontando il corrispettivo effettivo di cessione con il costo o valore fiscalmente riconosciuto. Non è legittimo utilizzare automaticamente il valore periziato come prova di una plusvalenza quando il terreno è stato ceduto a un prezzo inferiore.

Massime di principio

  • Il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione consolida il valore risultante dalla perizia come valore fiscale di riferimento del terreno.
  • La vendita a un prezzo inferiore al valore periziato non dimostra, da sola, l'esistenza di una plusvalenza imponibile.
  • L'Amministrazione non può trasformare automaticamente la differenza tra valore periziato e prezzo di cessione in una plusvalenza, senza ulteriori elementi che dimostrino un corrispettivo effettivo maggiore o l'inattendibilità del prezzo dichiarato.
  • In situazioni analoghe è essenziale conservare la perizia, la prova del pagamento dell'imposta sostitutiva e la documentazione relativa alle effettive condizioni della vendita.
  • La regola opera nei limiti della specifica disciplina applicabile alla rivalutazione e non impedisce all'Amministrazione di contestare il prezzo dichiarato se dispone di elementi concreti di simulazione, occultamento del corrispettivo o frode.

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