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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36507/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione di una porzione di immobile ad uso deposito. La società locatrice intimava sfratto per morosità, lamentando il mancato pagamento puntuale di un canone semestrale scaduto il 1 maggio 2018 e, in appello e poi in cassazione, contestava anche altri asseriti inadempimenti della conduttrice: uso abusivo di aree parcheggio riservate, mancata realizzazione dell'apertura di collegamento tra due porzioni dell'immobile e mancata esecuzione di opere e adeguamenti pattuiti (trattamento antincendio, impianto di riscaldamento e ricircolo d'aria). La conduttrice resistette sostenendo, tra l'altro, una prassi consolidata per cui la locatrice emetteva la fattura del canone con ritardo rispetto alla scadenza e che il pagamento avveniva subito dopo; inoltre contestava gli addebiti ulteriori. Il tribunale respinse la domanda di sfratto/risoluzione e la corte d'appello confermò. In cassazione la locatrice articolava sette motivi, tutti diretti a censurare l'omesso esame di fatti decisivi, il mancato esame di prove documentali e testimoniali, la qualificazione di alcuni comportamenti come meri atti di tolleranza, nonché la ritenuta insussistenza dell'obbligo della conduttrice di eseguire talune opere e la mancata applicazione della clausola risolutiva espressa per il ritardo nel pagamento del canone.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito della vicenda e della valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre ritenuto che i motivi fossero formulati in modo non conforme al paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché spesso denunciavano la mancata ammissione di prove o un'omessa valutazione, non un effettivo omesso esame di un fatto decisivo; altri motivi erano generici o privi di specifica dimostrazione della violazione di norme di diritto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 663 c.p.c.

    convalida dello sfratto per morosità

    Norma evocata come base del procedimento monitorio/sommario di sfratto promosso dalla locatrice per il mancato pagamento del canone.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando la censura, sotto tale veste, mira in realtà alla rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata ammissione di prove o una valutazione insufficiente del materiale istruttorio.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La deduzione del vizio deve rispettare gli oneri di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014

    Richiamate per ribadire il perimetro del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., limitato al fatto storico decisivo e non esteso alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    Richiamata in tema di dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o della prova: il sindacato di legittimità resta circoscritto agli errori di diritto e ai ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, il cui esame sia stato totalmente omesso; non è sufficiente lamentare la mancata ammissione di prove, la semplice insufficienza argomentativa o il mancato esame di singoli elementi istruttori.
  • La critica alla motivazione della sentenza di merito non può risolversi nella pretesa che il giudice di legittimità rivaluti fotografie, documenti o deposizioni: se il fatto rappresentato dal materiale probatorio è stato considerato dal giudice di merito, la censura è inammissibile.
  • La deduzione di violazione di legge deve essere specifica e autonoma rispetto alla critica di merito; non basta evocare formalmente l'art. 360, n. 3, c.p.c. se la reale doglianza riguarda la valutazione del compendio probatorio.
  • Le censure che presuppongono un omesso esame di prove o documenti già valutati dal giudice territoriale sono inammissibili, specie quando il ricorso non osserva gli oneri di specifica localizzazione e trascrizione degli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSfratto per morositàImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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