Cassazione Penale, Sentenza n. 1462/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva confermati colpevoli, denunciando, a vario titolo: errori nella valutazione dell'elemento oggettivo (inesistenza oggettiva delle operazioni) e soggettivo (dolo specifico di evasione) del reato ex artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000; travisamento della prova e mancata considerazione di dichiarazioni testimoniali e consulenze favorevoli; erronea esclusione della qualificazione della condotta come mera elusione fiscale (invocando l'art. 10-bis L. 212/2000); illegittima acquisizione documentale e violazione delle garanzie procedurali (art. 220 disp. att. c.p.p., art. 191 c.p.p.); violazione del principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.). Alcune censure sono state sollevate per la prima volta in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte censure siano generiche, non si confrontino criticamente con la motivazione di merito e isolino singoli elementi dal contesto probatorio complessivo, violando l'onere di specificazione richiesto per la cassazione. Alcuni motivi (contestazione di illegittima acquisizione documentale e violazione dell'art. 533 c.p.p.) sono stati giudicati tardivi perché sollevati per la prima volta in Cassazione e quindi inammissibili. Quanto al merito della doglianza sull'abuso del diritto, è stata confermata l'inapplicabilità dell'art. 10-bis L. 212/2000 quando i fatti costituiscono frode o simulazione: la Corte ha ritenuto provata la simulazione negoziale, l'eterodirezione della Mediapress e la finalità di evasione (risparmio IVA), giustificando la qualificazione penale ex artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 e la sanzione prevista per l'interposizione illecita di manodopera. Conseguono condanna delle spese e compensi a norma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10/03/2000, n. 74, artt. 2 e 8
Riferimento alle fattispecie penali di emissione/utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi (dolo specifico di evasione) sulla base della simulazione contrattuale e del vantaggio IVA
d.lgs. 10/03/2000, n. 74, artt. 12 e 12-bis
Norme richiamate in primo grado relative alle pene accessorie e alla confisca; la Corte d'appello aveva disposto revoca della confisca per Zamparelli in parte, la Cassazione ha valutato inammissibili i motivi che contestavano tali aspetti
L. 27/07/2000, n. 212, art. 10-bis
Dispositivo sull'abuso del diritto fiscale: la Corte ha interpretato che l'istituto è residuale e non applicabile quando i fatti configurano frode o simulazione punita dal d.lgs. 74/2000
d.lgs. 10/09/2003, n. 276, art. 18 (richiamato anche il previgente quadro normativo)
Norma che disciplina e sanziona l'interposizione illecita di manodopera; la Corte ha ritenuto che il rapporto fosse simulato e integrasse la fattispecie penale relativa alla somministrazione illecita
codice di procedura penale, art. 533, comma 1
Principio che la colpevolezza deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha dichiarato generiche e tardive le doglianze che invocavano tale principio senza specificare in cosa consista la violazione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1 e comma 3
Norme che regolano i motivi di ricorso in cassazione e i requisiti di specificità: la Corte ha applicato tali criteri per dichiarare inammissibili i motivi generici o nuovi sollevati tardivamente
disposizioni di attuazione c.p.p., art. 220; codice di procedura penale, art. 191
Norme sulle modalità di acquisizione dei documenti e garanzie procedurali: la Corte ha stabilito che l'eventuale inosservanza non determina automaticamente inutilizzabilità delle prove, che va valutata alla luce di specifiche norme che prevedano la nullità o inutilizzabilità
codice civile, artt. 1418, 1343, 1344, 1345
Richiamate per la nullità dei contratti stipulati in frode alla legge o con causa illecita e per la simulazione negoziale; la Corte ha ritenuto la simulazione relativa e la nullità del contratto utilizzato per mascherare la prestazione di lavoro
codice di procedura penale, art. 616
Prevede oneri per le spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto tali conseguenze ritenendo assente colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice del merito: censure generiche e frammentarie sono inammissibili
- Non è possibile proporre per la prima volta in Cassazione questioni che potevano essere sollevate in grado di appello; i motivi tardivi sono inammissibili
- L'istituto dell'abuso del diritto fiscale (art. 10-bis L. 212/2000) è residuale e non può essere invocato quando i fatti configurano frode, simulazione o documentazione falsa rilevante ai sensi del d.lgs. 74/2000
- La mera esecuzione materiale di una prestazione non esclude la nullità del contratto e la rilevanza penale se il rapporto è simulato o volto a eludere norme (es. interposizione illecita di manodopera)
- Le irregolarità nell'acquisizione di documenti durante attività ispettive non comportano automaticamente l'inutilizzabilità delle prove; occorre indicare specifiche violazioni di norme procedurali che producano nullità o inutilizzabilità
- Quando la Corte territoriale fornisce argomentata motivazione basata su un quadro probatorio complessivo (documenti, gestione contabile, direzione operativa), è difficoltoso per la difesa ottenere la cassazione limitandosi a contestare singoli elementi senza ricostruire il contesto probatorio complessivo
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