Sentenza n. 6575/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3692 del 23 aprile 2024, con conseguente richiesta di annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 10177/2019
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione deducendo l’errore di fatto previsto dagli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Con il primo motivo ha sostenuto che la sentenza revocanda avrebbe travisato il contenuto dell’Accordo quadro del 2011, qualificandolo come transazione novativa idonea a estinguere i rapporti pregressi, benché l’accordo non contenesse una clausola diretta a estinguere rapporti diversi da quelli espressamente disciplinati. Con il secondo motivo ha dedotto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 11323/2023 avrebbe riguardato esclusivamente l’inadempimento della Regione alle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro e il conseguente danno da ritardo maturato nel periodo 2011-2022, senza coprire la distinta pretesa risarcitoria relativa al silenzio-rigetto formatosi sull’istanza del 4 agosto 2006 e sulla diffida del 30 marzo 2009, concernente l’ampliamento della capacità ricettiva della casa di cura di Cassino. In sede rescissoria ha chiesto il risarcimento di euro 30.765.162,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia. La Regione ha eccepito l’inammissibilità della revocazione, sostenendo l’assenza di un abbaglio dei sensi, la riferibilità delle censure all’attività valutativa e interpretativa del giudice e la mancanza di decisività dell’errore dedotto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che l’errore di fatto revocatorio consiste in una svista o in un abbaglio dei sensi che determini un contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nella sentenza e quella risultante dagli atti processuali, e non può coincidere con un errore di valutazione delle prove, con un’anomalia del ragionamento interpretativo o con un errore di diritto. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che la sentenza revocanda aveva riportato fedelmente il testo della clausola dell’Accordo quadro e aveva quindi consapevolmente proceduto alla sua qualificazione giuridica come transazione novativa. La contestazione investiva l’interpretazione e la sussunzione giuridica dell’accordo, non la percezione materiale del suo contenuto; si trattava pertanto di un possibile error in iudicando, non deducibile con la revocazione. Quanto al secondo motivo, il giudice ha escluso qualsiasi divergenza tra la rappresentazione dei fatti contenuta nella sentenza revocanda e quella emergente dalla sentenza n. 11323/2023. La doglianza riguardava il collegamento argomentativo tra gli effetti di tale precedente giudicato e la pretesa oggetto del nuovo giudizio, non un travisamento percettivo del contenuto della pronuncia. Anche tale censura dissimulava quindi un errore di giudizio e mirava a ottenere un inammissibile riesame in terzo grado. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore della Regione Lazio, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è disciplinata anche mediante il rinvio ai presupposti previsti dal codice di procedura civile.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio richiede una svista o un abbaglio dei sensi nella percezione del contenuto degli atti processuali; non ricorre quando la censura riguarda la valutazione delle prove, l’interpretazione degli atti o il ragionamento giuridico del giudice.
art. 2-bis l. 241/1990
È richiamato quale base della domanda risarcitoria per il danno ingiusto derivante dal ritardo o dall’omesso esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria.
art. 11 l. 241/1990
È richiamato, unitamente all’art. 1976 c.c., quale fondamento della qualificazione dell’Accordo quadro come accordo transattivo.
art. 1976 c.c.
È richiamato quale norma civilistica rilevante per la qualificazione dell’Accordo quadro come transazione novativa, secondo la sentenza revocanda.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice incorra in una svista o in un abbaglio dei sensi nella percezione del contenuto oggettivo degli atti processuali, determinando una divergenza tra la realtà documentale del processo e la sua rappresentazione nella sentenza.
- Non è deducibile per revocazione la censura che investa l’interpretazione di un contratto o di un accordo amministrativo, la sua qualificazione giuridica o la sussunzione della relativa clausola in una determinata figura negoziale: tali questioni attengono all’error in iudicando.
- Non integra errore di fatto revocatorio l’inesatto o incompleto apprezzamento del materiale probatorio né l’asserita anomalia del procedimento logico seguito dal giudice nell’interpretazione degli atti, perché la revocazione non può trasformarsi in un giudizio di terzo grado.
- Quando la sentenza impugnata abbia esaminato e riportato correttamente il contenuto dell’atto o della precedente pronuncia, la contestazione delle conseguenze giuridiche tratte da quel contenuto riguarda il giudizio e non la percezione del fatto, sicché il ricorso per revocazione è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1774/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1775/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1776/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1777/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1778/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 2510/2026 - Palermo, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →