Cassazione Penale, Sentenza n. 9512/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello denunciando manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la prova documentale GPS prodotta dalla difesa dimostrerebbe un alibi: la vettura noleggiata a lui riconducibile si trovava a circa 7,55 km di distanza ed era in movimento all'ora del fatto, dunque non poteva essere presente nel tentativo di furto. Si lamentava che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato la prova contraria rispetto al riconoscimento fotografico operato dalla teste oculare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse in sostanza una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il riesame delle prove è riservato al giudice di merito; inoltre ha ritenuto che la GPS evidence non fosse decisiva alla luce del riconoscimento fotografico della teste e del ritrovamento, al momento dell'arresto, di attrezzi atti allo scasso a bordo della vettura. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 56, 110, 624, 625 n.2 e n.7, 61 n.5
Le norme indicate definiscono la tipologia di reato contestato: concorso nel reato (art.56 e 110), tentativo di furto (art.624 e artt. correlati) e l'aggravante/attenuanti rilevate (art.625 n.2 e n.7; art.61 n.5) così come valutate nei gradi di merito.
Codice di procedura penale
Richiamata dal ricorrente per contestare la motivazione della sentenza; la Corte ha però precisato che l'impugnazione richiedeva una riconsiderazione dei fatti e delle prove, attività vietata in sede di legittimità. Art.192 riguarda la valutazione della prova e la necessità di motivare il giudizio sulle risultanze probatorie.
Decreto-legge 28/10/2020 n.137, art.23 comma 8
richiamato nella requisitoria scritta
Norma richiamata in relazione alla possibilità di discussione orale e alla predisposizione di requisitoria scritta in determinati periodi emergenziali; qui usata per spiegare la modalità della requisitoria del Procuratore generale.
Decreto-legge 01/04/2021 n.44, art.1
richiamato come proroga/convertimento della disciplina processuale
Richiamato per motivi formali/procedurali attinenti alla discussione e requisitoria; non incide sulla valutazione di merito del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
citata in relazione alle condizioni per esenzione dalla somma a favore della Cassa delle ammende
La Corte di Cassazione ha ritenuto che non ricorressero le condizioni previste dalla pronuncia costituzionale per esentare il ricorrente dal versamento alla Cassa delle ammende, disponendo pertanto l'addebito della somma.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di merito delle prove: un motivo che in sostanza richieda la riconsiderazione degli elementi probatori è manifestamente infondato o inammissibile.
- Per censurare un presunto travisamento della prova occorre indicare con precisione quale elemento probatorio sarebbe stato decisivo e in che misura la sua errata valutazione avrebbe inciso sulla decisione; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Una prova documentale di tipo alibi (es. dati GPS) può essere superata da elementi di fatto concordanti e riscontrati in più gradi (riconoscimento fotografico della vittima/teste e riscontri oggettivi come strumenti atti allo scasso trovati al momento dell'arresto).
- Discrepanze nella descrizione di veicoli o persone (es. descrizione generica di "vettura piccola di colore chiaro" vs identificazione di una specifica marca/modello) possono ridurre il carattere decisivo della prova presentata dalla difesa.
- Se il ricorso è manifestamente infondato, il giudice può dichiararne l'inammissibilità e irrogare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; per evitare ciò l'impugnazione deve spiegare con chiarezza e specificità il vizio di legittimità contestato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9440/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9443/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9445/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9446/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9447/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9450/2022 del 21/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →