Cassazione Penale, Sentenza n. 34320/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 27/03/2023 che aveva rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione di un cellulare Samsung (utenza TIM 339/3371489). L'indagato è coinvolto in indagini su presunte cessioni di credito fittizie relative a lavori di ristrutturazione edilizia "Super bonus" per 225.234 euro, per i quali è contestato, in concorso, il reato di cui all'art. 316‑ter c.p. (con Cammarano quale project manager e sottoscrittore della relazione tecnica). Il ricorso deduceva: a) contraddittorietà e omessa motivazione rispetto all'incidenza di eventuali lavori abusivi sulla regolarità della pratica e sulla cessione del credito; b) omissione di valutazione della legittimità del "progetto Tambasco" rispetto alla disciplina urbanistica; c) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità dell'art. 316‑ter c.p., sostenendo la mancata causalità tra il falso contestato e l'erogazione del credito e la corrispondenza contabile; d) incompetenza territoriale della Procura di Vallo della Lucania dato che il reato più grave sarebbe stato commesso a Milano (sede della Led city S.r.l.) o a Roma (sede del MEF). La difesa ha inoltre prodotto memoria richiamando una pronuncia del TAR che avrebbe annullato l'ordinanza di demolizione relativa all'immobile contestato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato il fumus del delitto, la riconducibilità delle condotte all'indagato e la pertinenza del cellulare sequestrato rispetto all'ipotesi accusatoria; ha ritenuto proporzionato il sequestro probatorio, richiamando il principio di legittimità del sequestro di sistemi informatici quando rilevanti per l'acquisizione di prove. Ha inoltre escluso che l'eventuale incompetenza territoriale del P.M. incida sulla validità dell'atto di sequestro e ha considerato irrilevante, ai fini penali, la pronuncia amministrativa del TAR sulla regolarità edilizia. Per legge il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 316‑ter cod. pen.
La norma è richiamata quale fattispecie contestata (rilevazione di frodi legate alla comunicazione di cessione del credito per il "Super bonus"). La Corte osserva che, in sede di riesame, è sufficiente l'astratta configurabilità del reato sulla base degli elementi di notizia di reato, senza dover accertare compiutamente l'elemento soggettivo.
art. 253 cod. proc. pen.
Richiamato nel senso che il sequestro probatorio di un sistema informatico (es. cellulare) è legittimo quando pertinente e proporzionato alle esigenze investigative, in quanto può contenere documentazione direttamente inerente alla condotta criminosa.
Cass. Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 (Pirlo)
Principio secondo cui il riesame del sequestro probatorio verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, non la fondatezza dell'accusa in senso di merito.
Cass. Sez. 3, n. 19886 del 16/04/2014 (Garritano)
Giurisprudenza che legittima il sequestro di dispositivi informatici quando si ritengono rilevanti per l'accertamento dei reati fiscali o similari, confermando la possibilità di sottrarre in via cautelare strumenti contenenti prove.
Cass. Sez. 6, n. 9989 del 09/01/2018 (Lillo)
Principio per cui l'incompetenza territoriale del pubblico ministero non inficia la validità degli atti compiuti in fase di indagine: la competenza è criterio organizzativo tra uffici e rileva nei rapporti interni ma non annulla gli atti eseguiti.
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice valuta l'astratta configurabilità del reato e la pertinenza degli oggetti sequestrati rispetto all'ipotesi accusatoria, non entrando nel merito definitivo della colpevolezza.
- Il sequestro di dispositivi informatici (cellulari, tablet, computer) è legittimo se è adeguatamente motivato come idoneo a fornire elementi di prova non altrimenti acquisibili e se risulta proporzionato alle esigenze investigative.
- L'eccezione di incompetenza territoriale del P.M. non annulla automaticamente gli atti di indagine compiuti: tali vizi organizzativi non incidono sulla validità del sequestro probatorio, salvo diversa disposizione normativa o intervento autoritativo.
- La valutazione amministrativa sulla regolarità urbanistica/edilizia (es. decisione del TAR) non esclude automaticamente rilevanze penali; profili di legittimità amministrativa e responsabilità penale sono autonomi e vanno valutati separatamente.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati contro provvedimenti cautelari può comportare condanne alle spese processuali e ammende: è opportuno valutare la solidità probatoria e giuridica prima di impugnare.
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