Sentenza n. 1148/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 961/2024 del Tribunale di Bologna, depositata in data 09/07/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del giudice ordinario che riconosceva il beneficio della carta docente per una annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che le riconosceva il beneficio della carta docente per una sola annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, e prima della decisione, il Ministero ha integralmente pagato le somme dovute, sebbene tardivamente. La ricorrente ha quindi dato atto dell'avvenuto pagamento, insistendo soltanto per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto il pagamento integrale delle somme dovute ha soddisfatto la pretesa sostanziale oggetto del giudizio. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che il pagamento è intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso e comunque tardivamente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo derivante dal giudicato, la pretesa sostanziale è soddisfatta e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza quando il pagamento interviene solo dopo la proposizione del ricorso o comunque tardivamente; in tal caso le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
- La notificazione della sentenza passata in giudicato ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione rileva nella valutazione della tempestività dell'adempimento amministrativo e della conseguente regolazione delle spese processuali.
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