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Sentenza

Sentenza n. 79/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, 8 giugno 2023, n. 565, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro la sanzione pecuniaria sostitutiva di € 46.000 irrogata per l’inottemperanza a un ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Liguria deducendo, con tre motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, difetto dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, hanno contestato che la natura abusiva delle opere potesse ritenersi definitivamente accertata dall’ordine di demolizione non impugnato, sostenendo che una successiva perizia tecnica aveva evidenziato la presenza di titolo sismico e l’idoneità funzionale del muro di contenimento e della sopraelevazione del muro esistente. Hanno inoltre contestato la quantificazione dell’aumento di valore dell’immobile operata dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo illogico considerare le opere di contenimento e messa in sicurezza come interventi accrescitivi della fruibilità e dell’appetibilità commerciale del bene, trattandosi di opere necessarie a ripristinare condizioni di sicurezza preesistenti. Infine, hanno sostenuto che le questioni relative al mancato collaudo sismico e al procedimento di sanatoria fossero rilevanti, poiché il collaudo costituiva l’unico ostacolo alla regolarizzazione degli interventi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’ordine di demolizione, non tempestivamente impugnato, costituisce il provvedimento che accerta definitivamente l’abusività delle opere; la successiva sanzione può essere contestata soltanto per vizi propri. La perizia acquisita nella fase esecutiva aveva il solo scopo di verificare la possibilità del ripristino ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e non poteva riaprire l’accertamento dell’abusività. La presenza di un titolo sismico non equivale a un titolo edilizio e non sana l’assenza della legittimazione urbanistico-edilizia. Il secondo motivo è stato respinto perché la quantificazione dell’aumento di valore, effettuata dall’Agenzia delle Entrate mediante il più probabile costo di costruzione delle opere e sulla base dei prezziari regionali, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o evidente inattendibilità tecnica. Gli appellanti non avevano formulato contestazioni specifiche sui parametri tecnici utilizzati. La funzione di messa in sicurezza e contenimento del versante non esclude che le opere incidano positivamente sulla fruibilità e sull’appetibilità commerciale dell’immobile; la necessità dell’intervento non è un criterio normativo per escludere l’incremento di valore considerato dall’art. 33, comma 2. Il terzo motivo è stato respinto perché le questioni relative al collaudo sismico, alla sanatoria e all’agibilità riguardavano distinti procedimenti e valutazioni di competenza della Provincia o già oggetto di precedenti provvedimenti, non la legittimità della sanzione impugnata. Tali questioni avrebbero dovuto essere dedotte nel procedimento di sanatoria o mediante l’impugnazione degli specifici atti ostativi. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001

    pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, determinato a cura dell’Agenzia del Territorio

    La sanzione pecuniaria sostitutiva, per edifici ad uso diverso da quello abitativo quando non sia possibile il ripristino, è determinata in misura pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile; tale aumento può essere stimato mediante il più probabile costo di costruzione delle opere abusive.

  • d.P.R. 380/2001

    Il titolo sismico non assolve la funzione del titolo edilizio e non sana l’abusività urbanistico-edilizia delle opere.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione non impugnato nel termine decadenziale consolida definitivamente l’accertamento dell’abusività dell’intervento edilizio; tale questione non può essere rimessa in discussione impugnando il successivo provvedimento sanzionatorio, che è sindacabile soltanto per vizi propri.
  • Una perizia acquisita nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione per verificare la praticabilità del ripristino non può modificare o riaprire l’accertamento dell’abusività già consolidato.
  • Il titolo sismico riguarda la sicurezza strutturale dell’opera e non sostituisce il titolo edilizio; pertanto, la sua esistenza non esclude l’abusività urbanistico-edilizia dell’intervento privo di titolo.
  • La valutazione dell’aumento di valore dell’immobile compiuta dall’Agenzia delle Entrate ai fini della sanzione prevista dall’art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001 costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o evidente inattendibilità tecnica, non essendo sufficiente una contestazione generica del risultato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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