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Sentenza

Sentenza n. 1763/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione della sentenza n. 1286/2024 del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, pubblicata il 26 novembre 2024 e notificata il 27 novembre 2024 anche ai fini dell’esecuzione forzata. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni concesso all’amministrazione per l’adempimento spontaneo era decorso senza che il Ministero desse esecuzione alla pronuncia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Firenze entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di avviare le procedure contabili necessarie all’adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata quale fondamento del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice nell’ordinare l’esecuzione del giudicato e nel nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una sentenza notificata anche ai fini dell’esecuzione forzata, decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento spontaneo, legittima il ricorso per ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione al giudicato entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l’esercizio dei relativi poteri alla persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato.
  • Quando il giudicato riconosce una prestazione economica o l’attribuzione di un beneficio amministrativo, l’amministrazione deve adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari a rendere effettivo il comando giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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