Cassazione Civile, Ordinanza n. 11600/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dall'azione proposta dalla curatela fallimentare per ottenere, ai sensi dell'art. 66 l. fall. e dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato dai coniugi nel 2010. I giudici di merito hanno ritenuto che il credito fatto valere dalla massa derivasse da una pretesa risarcitoria verso uno dei coniugi, già emersa in un separato giudizio, e che il fondo avesse sottratto beni alla garanzia patrimoniale generica dei creditori. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio revocatorio in attesa della definizione del giudizio sulla responsabilità dell'amministratore, sostenendo che la qualità di creditore non fosse certa; 2) violazione degli artt. 100 e 102 c.p.c. per asserita carenza di legittimazione passiva del coniuge non debitore, il quale avrebbe dovuto considerarsi estraneo alla revocatoria del fondo patrimoniale; 3) violazione degli artt. 170 e 2901 c.c., degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., per mancato accertamento della destinazione dei beni ai bisogni familiari, della scientia damni e dell'eventus damni, nonché per errata valutazione delle prove e dei documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi identici e li ha rigettati integralmente. Ha affermato che il credito litigioso è sufficiente a radicare la legittimazione all'azione revocatoria ordinaria e che, proprio per questo, il giudizio revocatorio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per la pendenza della causa sul credito. Ha inoltre confermato che, nell'azione revocatoria avente a oggetto un fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche quando l'atto sia stato stipulato da uno solo, poiché il vincolo di destinazione e la titolarità/beneficiabilità dei beni e dei frutti coinvolgono entrambi. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.
Norme richiamate
art. 66 l. fall.
norma utilizzata come base per l'azione proposta dalla curatela fallimentare per la tutela della massa dei creditori.
art. 2901 c.c.
l'azione revocatoria può essere proposta anche in presenza di un credito litigioso; il credito non deve essere definitivamente accertato prima della domanda revocatoria.
art. 295 c.p.c.
non ricorre la sospensione necessaria del giudizio revocatorio quando è pendente la causa di accertamento del credito, perché tale causa non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della revocatoria.
art. 168 c.c.
nel fondo patrimoniale i beni e i relativi effetti coinvolgono entrambi i coniugi, salvo diversa previsione nell'atto costitutivo.
art. 170 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di verificare la destinazione dei beni ai bisogni della famiglia; la censura è stata però ritenuta non decisiva ai fini del sindacato di legittimità svolto.
art. 100 c.p.c.
richiamato per contestare l'interesse/legittimazione del coniuge non debitore, ma disatteso dalla Corte.
art. 102 c.p.c.
richiamato per sostenere l'assenza di litisconsorzio necessario; la Corte ha invece affermato la necessaria partecipazione di entrambi i coniugi.
art. 2697 c.c.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare l'apprezzamento del fatto.
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece ciò non è consentito; non è ammesso censurare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
sono le rubriche invocate dai ricorrenti per i tre motivi; la Corte ne ha escluso la fondatezza e, per il terzo motivo, ha rilevato l'inammissibilità del sindacato richiesto.
art. 335 c.p.c.
i due ricorsi identici contro la medesima sentenza sono stati riuniti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale con deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la nozione di credito è ampia e comprende anche il credito eventuale o litigioso, purché esista una ragione di credito idonea a giustificare la tutela conservativa.
- La pendenza di un giudizio volto ad accertare il credito non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio, perché l'accertamento del credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della domanda ex art. 2901 c.c.
- Nel giudizio di revocatoria avente a oggetto un fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se il vincolo è stato formalmente costituito da uno solo di essi, ove la decisione incida sulla destinazione dei beni e dei frutti del fondo.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove: la violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo nei casi in cui il giudice attribuisca alla prova un valore giuridicamente diverso da quello previsto dalla legge.
- Le doglianze sulla scientia damni, sull'eventus damni e sulla destinazione dei beni del fondo patrimoniale attengono normalmente all'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi residuo.
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