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Sentenza

Sentenza n. 1496/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione VI) n. 42 del 3 gennaio 2023

Giustizia amministrativa202307119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante, già ricorrente in primo grado, ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione. Ha dedotto l'erronea mancata applicazione dell'art. 38 della legge n. 47/1985, richiamato dalla normativa sul condono del 2003, sostenendo che le opere oggetto dell'ingiunzione corrispondessero a quelle interessate da domande di condono edilizio del 2004 ancora inevase e che, pertanto, il procedimento sanzionatorio dovesse essere sospeso. Ha contestato inoltre la valutazione del TAR circa la non riferibilità delle domande di sanatoria agli abusi accertati, lamentando travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e omessa considerazione della perizia depositata. Ha dedotto anche la violazione delle garanzie partecipative di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria dell'ordine di demolizione. Il TAR aveva ritenuto che le istanze di condono riguardassero solo una parte delle opere abusive e che fossero stati successivamente realizzati ulteriori interventi privi di titolo, anche in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Dal confronto tra le istanze di condono e i verbali di accertamento, nonché l'ingiunzione impugnata, è emerso che le domande di sanatoria non riguardavano tutte le opere abusive. In particolare, il massetto in conglomerato cementizio di circa 120 mq adiacente alla piscina e il manufatto di circa 228 mq, realizzati successivamente e senza autorizzazione, non risultavano riconducibili alle domande di condono, neppure sulla base della perizia dell'appellante. L'onere di provare la corrispondenza tra opere sanzionate e opere oggetto di condono gravava sul privato e le lacune probatorie non potevano essere colmate mediante i poteri istruttori officiosi del giudice. La pendenza di una domanda di condono non consente la prosecuzione di lavori abusivi su manufatti non ancora sanati: gli interventi ulteriori ripetono l'illegittimità dell'opera principale e sono demolibili, salvo il rispetto delle procedure di legge. È stata esclusa la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, poiché l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento dell'abuso edilizio è un atto vincolato e dovuto, non necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Quanto alla motivazione, è sufficiente la descrizione puntuale delle opere abusive e delle violazioni accertate; non occorre una specifica ponderazione dell'interesse pubblico attuale alla demolizione, poiché tale interesse è già insito nel dovere legislativo di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia. Nulla è stato disposto sulle spese del grado, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 38 l. 47/1985

    La sospensione del procedimento sanzionatorio collegata alla presentazione di una domanda di condono opera solo quando la domanda riguardi effettivamente le opere oggetto dell'accertamento; non impedisce la demolizione di opere ulteriori, diverse e successivamente realizzate senza titolo.

  • art. 35 l. 47/1985

    Gli interventi su immobili interessati da una domanda di condono devono rispettare le procedure di legge; la prosecuzione di lavori abusivi su opere non ancora sanate comporta l'assoggettamento degli interventi alla sanzione demolitoria.

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito nella l. 326/2003

    La disciplina del condono edilizio richiama la disciplina precedente nella parte rilevante per gli effetti delle istanze di sanatoria.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento di un abuso edilizio, trattandosi di provvedimento sanzionatorio vincolato e dovuto.

  • artt. 3 e seguenti d.P.R. 380/2001

    La disciplina generale dell'attività edilizia e della repressione degli abusi richiede l'accertamento e la descrizione delle opere abusive e delle violazioni accertate.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Costituisce base normativa del potere comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, esercitato mediante l'ingiunzione di demolizione.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di condono edilizio sospende il procedimento sanzionatorio soltanto per le opere che siano effettivamente comprese nell'istanza; quando l'accertamento riguardi opere ulteriori, diverse o successivamente realizzate senza titolo, la pendenza del condono non impedisce l'adozione dell'ordine di demolizione.
  • In presenza di manufatti abusivi non ancora sanati né condonati, gli interventi ulteriori, anche se astrattamente riconducibili a categorie edilizie meno incisive, assumono la medesima illegittimità dell'opera principale e devono essere demoliti, salvo che siano eseguiti nel rispetto delle procedure previste dalla legge.
  • L'onere di dimostrare la corrispondenza tra le opere oggetto dell'ingiunzione di demolizione e quelle comprese nella domanda di condono grava sul privato che invoca l'effetto sospensivo della sanatoria; le lacune della prova non devono essere colmate mediante i poteri istruttori officiosi del giudice.
  • L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e dovuto, sicché non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.
  • L'ordine di demolizione deve descrivere puntualmente le opere abusive e individuare le violazioni accertate, ma non necessita di una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, poiché tale interesse è già predeterminato dal legislatore nel ripristino della legalità edilizia violata; il decorso del tempo non rende di per sé illegittimo l'esercizio tardivo del potere repressivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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