Cassazione Civile, Ordinanza n. 17317/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un vigile del fuoco volontario discontinuo, richiamato in servizio per più periodi tra il 2007 e il 2011 presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, che aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 3.699,36 a titolo di trattamento di fine rapporto. Il Ministero propose opposizione al decreto e, dopo esiti di merito contrastanti, la Corte d'appello riformò la decisione di primo grado accogliendo la pretesa del lavoratore, ritenendo che il rapporto fosse sostanzialmente subordinato e che il t.f.r. rientrasse nel trattamento economico spettante ai vigili volontari. Il Ministero ricorre in cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139/2006, dell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 e della L. n. 183/2011, deducendo che il rapporto con il vigile volontario non è di impiego subordinato ma solo di servizio/funzionale, sicché non può sorgere il diritto al t.f.r.; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2948, n. 5, c.c., per non avere la Corte d'appello esaminato l'eccezione di prescrizione quinquennale già proposta e riproposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso e rigettando la domanda del vigile del fuoco volontario. Le spese dell'intero processo sono integralmente compensate in ragione dell'andamento altalenante dei giudizi di merito e della complessità della questione, risolta dalla giurisprudenza di legittimità solo successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo di ricorso.
art. 360, n. 4, c.p.c.
indica il vizio processuale dedotto con il secondo motivo, relativo a omessa pronuncia e nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
richiamato per sostenere l'omessa pronuncia sulla prescrizione eccepita.
art. 2948, comma 1, n. 5, c.c.
richiamato quale norma sulla prescrizione quinquennale dell'eventuale credito.
art. 6 d.lgs. n. 139/2006
la Corte lo legge come norma che esclude il rapporto di impiego tra amministrazione e personale volontario, valorizzando il rapporto funzionale/di servizio.
art. 8 d.lgs. n. 139/2006
richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinano il personale volontario e non fondano un rapporto di impiego.
art. 10 d.lgs. n. 139/2006
è interpretato come norma che riconosce ai volontari solo le voci espressamente indicate del trattamento economico, non anche il t.f.r.
art. 10 d.lgs. n. 368/2001
richiamato dal ricorrente per l'esclusione dei richiami in servizio del personale volontario dalla disciplina del contratto a termine.
art. 4, comma 12, L. n. 183/2011
ha inserito nell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 l'esclusione dei richiami in servizio dei vigili del fuoco volontari dalla disciplina del tempo determinato.
art. 1, comma 3, d.P.R. n. 76/2004
"Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'Amministrazione"
testo valorizzato dalla Corte per escludere la natura subordinata del rapporto.
art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81/2015
richiamato per confermare l'esclusione dell'applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato ai richiami in servizio del personale volontario.
art. 97 Cost.
richiamato indirettamente per evidenziare che l'impiego pubblico presuppone procedure concorsuali, assenti nel caso del personale volontario.
art. 98, comma 1, Cost.
richiamato per sottolineare che l'impiego pubblico è caratterizzato da un regime di esclusività, non compatibile con il personale volontario.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per dare continuità ai precedenti della Corte di cassazione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il rapporto instaurato tra amministrazione pubblica e personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando la legge esclude espressamente il rapporto di impiego, va qualificato come rapporto funzionale o di servizio e non come impiego subordinato, anche se il volontario è inserito nell'organizzazione del Corpo e soggetto a direttive gerarchiche nello svolgimento delle attività operative.
- Quando la disciplina speciale elenca in modo puntuale le voci economiche spettanti al personale volontario, la previsione va intesa in senso tassativo: non possono essere riconosciute prestazioni ulteriori e non menzionate, come il trattamento di fine rapporto, se incompatibili con la natura non impiegatizia del rapporto.
- L'esclusione legislativa del rapporto di impiego e la scelta di richiamare i volontari solo per esigenze straordinarie e temporanee sono incompatibili con la configurazione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a termine.
- Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza e la soluzione della controversia non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., revocando il titolo esecutivo opposto e rigettando la domanda originaria.
- L'eventuale omessa pronuncia su una eccezione processuale resta assorbita quando la decisione di legittimità definisce la lite sulla base di una questione di diritto preliminare e dirimente.
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