Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1684/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza -previa tutela cautelare collegiale e monocratica- DELLA SENTENZA N. -OMISSIS-, EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA IN DATA 31/10/2025 (R.G. N. -OMISSIS-), PASSATA IN GIUDICATO

Giustizia amministrativa202603240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia passata in giudicato, relativa al diniego di rilascio della patente di guida

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, chiedendo anche tutela cautelare collegiale e monocratica, lamentando che le amministrazioni non avrebbero dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Il giudice aveva già ordinato alla Prefettura di Napoli di specificare il precedente ostativo posto a fondamento dell’attuale diniego. Poiché tale adempimento non risulta eseguito, il TAR ha disposto che la Prefettura e l’Ufficio della Motorizzazione civile di Napoli precisino congiuntamente se l’ostativo registrato nel Sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, relativo al rilascio della patente, coincida con il provvedimento posto a fondamento del precedente diniego e richiamato nella sentenza del Tribunale di Ischia, oppure se siano presenti ulteriori e successivi elementi ostativi, indicandoli. La ricorrente ha dedotto difficoltà di spostamento quale ragione del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora: le difficoltà di spostamento dedotte possono essere fronteggiate mediante mezzi di locomozione alternativi all’automobile propria. Il giudizio di ottemperanza non è stato definito. Il Collegio ha rilevato che la Prefettura non ha adempiuto al precedente ordine istruttorio e ha reiterato l’incombente, ponendolo congiuntamente a carico della Prefettura di Napoli e dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Napoli. Le amministrazioni dovranno chiarire l’effettiva base del diniego e l’eventuale presenza di ulteriori elementi ostativi; la mancata risposta potrà essere valutata ai fini della decisione anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione dell’ottemperanza è stata fissata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. Disposta inoltre la pubblicazione oscurata dei dati identificativi della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal giudice.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata risposta delle amministrazioni agli incombenti istruttori potrà essere valutata ai fini della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della ricorrente mediante oscuramento dei dati personali.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Indicato nel testo quale reato oggetto della condanna penale definitiva richiamata come possibile precedente ostativo al rilascio della patente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non chiarisce la concreta base del diniego nonostante un ordine istruttorio del giudice, il giudice può reiterare l’incombente e porlo congiuntamente a carico delle amministrazioni coinvolte nell’adozione o nella gestione dell’atto.
  • La mancata collaborazione dell’amministrazione agli incombenti istruttori ordinati nel giudizio amministrativo può essere valutata ai fini della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
  • Ai fini della tutela cautelare, la mera deduzione di difficoltà di spostamento non dimostra il periculum in mora quando tali difficoltà risultino fronteggiabili mediante mezzi di locomozione alternativi a quello personale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.