Sentenza n. 1040/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione di Foggia del -OMISSIS- 2026 (codice pratica -OMISSIS-), notificato in pari data, con cui è stata disposta la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato per difformità e alterazione del certificato di idoneità alloggiativa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, sostenendo che la modifica dei dati relativi alla particella catastale e alla numerazione civica riportati nel certificato di idoneità alloggiativa non costituisse falsificazione, ma correzione doverosa di un errore materiale commesso dal Comune nel certificato originario. L'Amministrazione aveva invece rilevato una difformità tra il certificato comunale e quello prodotto dall'interessato, accertando che il documento prodotto presentava una modifica materiale non eseguita dal Comune, bensì da un soggetto estraneo non compiutamente identificato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la tesi secondo cui la modifica del certificato avrebbe costituito una lecita correzione di un errore materiale dell'Amministrazione. La correzione di un certificato pubblico può essere effettuata esclusivamente dall'ente che lo ha adottato; se viene eseguita da un soggetto estraneo, integra un'alterazione materiale del documento fidefacente, anche quando il documento originario contenga dati errati. Ne consegue che la revoca del nulla-osta costituisce atto vincolato ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Le spese sono state compensate per l'assenza di attività difensiva dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
La revoca del nulla-osta al lavoro subordinato è stata qualificata come atto vincolato in presenza della falsificazione o alterazione materiale rilevante del documento prodotto.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La correzione materiale di un certificato pubblico può essere validamente effettuata soltanto dall'amministrazione che lo ha adottato; la modifica eseguita da un soggetto estraneo costituisce alterazione materiale del documento, anche se mira a correggere un errore originario dell'amministrazione.
- Quando la documentazione prodotta nell'ambito del procedimento per il nulla-osta al lavoro subordinato presenta un'alterazione materiale non riconducibile all'amministrazione emittente, la revoca del nulla-osta prevista dall'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 è un atto vincolato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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