Sentenza del 03/10/2018 n. 24016 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale relativa, tra l'altro, al recupero del saldo IRAP per l'anno d'imposta 2000, oltre interessi e sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato la cartella per tale importo e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, richiamando genericamente i principi della Corte costituzionale sull'assoggettabilità a IRAP del lavoro autonomo. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza denunciando, in primo luogo, una motivazione apparente e, inoltre, la violazione delle norme sull'IRAP e l'omessa valutazione degli elementi indicativi di un'autonoma organizzazione, quali beni strumentali, lavoro dipendente, canoni di locazione e spese immobiliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, per tardività, il controricorso e la memoria dell'Associazione contribuente. Nel merito ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la sentenza della CTR contenesse una motivazione apparente: il giudice regionale si era limitato a confermare la decisione di primo grado e a richiamare genericamente la sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale, senza indicare le ragioni concrete della decisione né valutare gli elementi rilevanti ai fini dell'autonoma organizzazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
Codice di procedura civile, art. 132
La motivazione della sentenza deve consentire di individuare il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; una motivazione solo apparente determina la nullità della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, la nullità della sentenza o del procedimento e il vizio di motivazione nei limiti applicabili.
Codice di procedura civile, artt. 369 e 370
Il controricorso deve essere notificato e depositato entro i termini previsti; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 378
La memoria illustrativa presuppone la regolare instaurazione del contraddittorio mediante un tempestivo controricorso.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3
L'IRAP colpisce l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzate; per il lavoro autonomo il presupposto d'imposta richiede un'organizzazione autonoma effettiva, da accertare in concreto.
Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 2001
Il lavoro autonomo è soggetto a IRAP solo quando l'attività sia autonomamente organizzata. Il mero esercizio di un'attività professionale non è sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso per un vizio della sentenza, di cassare e rinviare la causa al giudice di merito per un nuovo esame.
Massime di principio
- Una sentenza non può limitarsi a richiamare genericamente principi giuridici o a confermare la decisione precedente: deve esporre, anche sinteticamente, i fatti rilevanti, le contestazioni delle parti e le ragioni concrete della decisione.
- La motivazione apparente, perplessa o incomprensibile equivale a mancanza di motivazione e può comportare la nullità della sentenza e il rinvio della causa al giudice di merito.
- In materia di IRAP, l'esercizio di lavoro autonomo o professionale non determina automaticamente l'imposta: occorre verificare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- Sono indicativi di autonoma organizzazione l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui; tali elementi devono però essere accertati e valutati dal giudice con motivazione specifica.
- Il richiamo per relationem a una precedente decisione può essere valido solo se consente di comprendere in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni poste a fondamento della decisione.
- Il mancato rispetto dei termini processuali per il controricorso ne comporta l'inammissibilità e impedisce, di regola, il successivo deposito di una memoria difensiva.
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