Sentenza n. 4638/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso il silenzio maturato sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 18.02.2026 per mezzo dello scrivente difensore e notificata in pari data a mezzo pec; e per la declaratoria del diritto di accesso con conseguente ordine di esibizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo al primo ingresso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio ritenuto formatosi sull'istanza di accesso presentata alla Prefettura di Napoli il 18 febbraio 2026, chiedendo la declaratoria del diritto di accesso e l'ordine di esibizione degli atti, allo scopo di conoscere lo stato della procedura relativa al primo ingresso. L'amministrazione si è costituita eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e ha prodotto documentazione dalla quale risultava che, già il 26 febbraio 2026, aveva riscontrato positivamente l'istanza mediante PEC inviata al difensore, fornendo le informazioni richieste e la documentazione disponibile. In camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione aveva soddisfatto la richiesta di accesso prima della notifica e del deposito del ricorso. Il giudice ha precisato che, per la stessa ragione, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, non residuando un interesse attuale alla decisione sulla domanda di accesso. Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle peculiarità della controversia. È stata inoltre respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002, ritenendo il ricorso manifestamente inammissibile in quanto il riscontro positivo dell'amministrazione era intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto contro il silenzio formatosi sull'istanza di accesso.
art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per respingere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo il ricorso comunque inammissibile perché l'amministrazione aveva già riscontrato positivamente l'istanza prima della proposizione del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione soddisfa integralmente l'istanza di accesso prima della notifica e del deposito del ricorso ex art. 116 c.p.a., viene meno l'interesse attuale alla decisione e il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessata materia del contendere, su dichiarazione della parte interessata o comunque in ragione dell'intervenuto soddisfacimento della pretesa.
- Il riscontro positivo dell'istanza di accesso intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio rende il ricorso comunque inammissibile per carenza di interesse attuale, poiché non residua alcuna utilità concreta conseguibile mediante la pronuncia giudiziale.
- La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere respinta quando il ricorso risulti comunque inammissibile per essere stato proposto dopo che l'amministrazione aveva già soddisfatto la pretesa ostensiva.
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