Sentenza n. 236/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza delle Sentenze del Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro, n. 402/2017, n. 365/2017, n. 242/2016, n. 29/2014 e alle Sentenze della Corte d’Appello di Catanzaro – Sez. Lavoro, n. 765/2019 e n. 483/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di plurime sentenze del giudice del lavoro, successivamente adempiute nel corso del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice distrattaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Catanzaro - Sezione Lavoro e della Corte d'Appello di Catanzaro - Sezione Lavoro che avevano condannato Equitalia Sud S.p.A., ovvero l'Agenzia delle Entrate - Riscossione quale ente subentrato, al pagamento di somme in favore di vari creditori, con distrazione in favore della ricorrente e di altra difensora. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha provveduto al pagamento del dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha adempiuto alle statuizioni giudiziali dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico dell'amministrazione, applicando il principio della soccombenza virtuale: l'integrale adempimento sopravvenuto non elimina la necessità di regolare le spese in relazione alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate d'ufficio in complessivi euro 1.286,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione delle sentenze; il riferimento è utilizzato quale base processuale del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente alla sentenza posta in esecuzione dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento sopravvenuto nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, che possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la situazione esistente al momento dell'introduzione del giudizio.
- In caso di distrazione delle spese giudiziali in favore dei difensori, la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza può essere liquidata con distrazione direttamente in loro favore.
Come è indicizzato
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