Cassazione Penale, Ordinanza n. 23617/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità penale dell'imputato per una serie di episodi di concorso in truffa aggravata, accogliendo il concordato ex art. 599-bis c.p.p. ma limitandosi a rideterminare la pena e riconoscere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., lamentando che la diminuzione di pena per le attenuanti generiche non sarebbe stata applicata nella massima estensione possibile. Secondo la difesa, il positivo comportamento processuale dell'imputato avrebbe evidenziato resipiscenza e revisione critica del suo precedente operato, sicché la motivazione sul punto sarebbe carente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, nel caso concreto, la Corte di appello avesse correttamente applicato il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti. Ha affermato che, nell'ambito del concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il ricorso investiva solo la misura della riduzione per attenuanti generiche, senza prospettare una pena illegale, è stato dichiarato inammissibile con procedura de plano. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; non per questioni rinunciate o per vizi della pena che non integrino illegalità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Sono stati invocati i vizi di violazione di legge e di motivazione a sostegno della critica sulla quantificazione della riduzione di pena per attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
Norma richiamata per contestare la misura del riconoscimento delle attenuanti generiche e la relativa incidenza sul trattamento sanzionatorio.
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama il principio per cui, nel concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello, non sono ammissibili censure che attengano a questioni già rinunciate o alla mera quantificazione della pena, se la sanzione resta entro i limiti legali e non è affetta da illegalità.
- La sede di legittimità può essere utilizzata per contestare, nel concordato in appello, solo vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero o uno scostamento del giudice rispetto al contenuto concordato; non per riesaminare discrezionalmente l'entità della riduzione sanzionatoria.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la loro dosimetria restano censurabili in cassazione soltanto se la critica si traduce in una violazione di legge o in una pena illegale, non quando si sollecita un diverso apprezzamento del merito sulla misura della diminuzione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile con procedura de plano, seguono automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo ragioni di esonero che risultino specificamente.
- Nel concordato in appello, il controllo di legittimità non si estende alla rivalutazione del merito sulla concessione di un maggiore beneficio sanzionatorio, se il giudice ha rispettato il perimetro dell'accordo e i limiti edittali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23466/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23467/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23469/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23470/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23472/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23473/2026 del 25/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →