Cassazione Civile, Ordinanza n. 16196/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione di un capannone ad uso diverso. La locatrice aveva intimato sfratto per morosità per canoni non pagati di alcuni mesi; la conduttrice aveva contestato la morosità sostenendo di aver corrisposto nel tempo somme ulteriori "in nero", superiori ai canoni pattuiti, e aveva proposto anche domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito per l'eccedenza dei versamenti e domanda di indennità per perdita di avviamento commerciale. Nel giudizio precedente relativo ad altra morosità sul medesimo rapporto contrattuale, il Tribunale aveva rigettato la risoluzione sulla base dell'accertamento di maggiori versamenti qualificati come pagamenti in nero. Nel giudizio oggetto del ricorso, la Corte d'appello ha ritenuto che tale precedente non avesse formato giudicato sull'indebito e sulla restituzione, e ha rigettato l'appello del fallimento conduttore. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: violazione del giudicato esterno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione alla disciplina della locazione e ai patti in deroga del canone; violazioni analoghe in relazione anche all'art. 34 l. 392/1978; e vizi di motivazione e valutazione della prova per avere la Corte territoriale valorizzato una perizia penale e il tema della falsificazione di quietanze. Il ricorrente ha sostenuto che il precedente giudizio aveva già accertato, con efficacia di giudicato, l'esistenza dell'intero controcredito da pagamenti in nero, sicché tale accertamento non poteva essere rimesso in discussione nel nuovo giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso la formazione del giudicato sul controcredito derivante dai pagamenti in nero. Secondo la Cassazione, quando in un precedente giudizio il convenuto deduce in compensazione un controcredito e tale fatto costitutivo viene contestato, l'accertamento giudiziale investe l'intera fattispecie costitutiva del controcredito con efficacia di cosa giudicata, anche se la compensazione è stata esaminata solo per escludere la morosità dedotta dall'attore e senza una specifica domanda di condanna per l'eccedenza. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. In via di mera completezza, la Corte ha osservato che anche il quinto motivo avrebbe potuto essere fondato, perché la Corte d'appello aveva attribuito rilievo a un giudicato penale di primo grado non più esistente; tuttavia tale rilievo non ha inciso sulla decisione finale.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato per il principio del giudicato sostanziale e per affermare che il precedente accertamento sul controcredito non poteva essere rimesso in discussione
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno/esterno
art. 79 l. 392/1978
invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità o illegittimità dei patti e dei pagamenti in nero nel rapporto di locazione
art. 34 l. 392/1978
richiamato in relazione alla domanda di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
art. 35 c.p.c.
utilizzato come norma-chiave per spiegare che la contestazione del controcredito eccepito trasforma l'eccezione in oggetto di accertamento con efficacia di giudicato sull'intera fattispecie costitutiva
art. 537 c.p.p.
richiamato solo per osservare, in via subordinata, che l'assenza di declaratoria di falsità nel processo penale non consentiva di attribuire al giudizio penale il valore assunto dalla Corte d'appello
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge utilizzata per alcuni motivi di ricorso
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio processuale/di motivazione utilizzata per altri motivi di ricorso
artt. 115, 116, 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
richiamati nel quinto motivo per dedurre travisamento della prova e motivazione apparente
Massime di principio
- Nel giudizio in cui il convenuto eccepisca in compensazione un controcredito e l'attore ne contesti i fatti costitutivi, l'accertamento del giudice investe l'intera esistenza del controcredito e produce giudicato anche sulla parte eccedente rispetto alla sola misura necessaria a paralizzare la domanda principale.
- L'eccezione di compensazione, quando il controcredito sia contestato nei suoi fatti costitutivi, non resta confinata a un mero effetto estintivo della pretesa principale, ma determina un accertamento giudiziale con efficacia di cosa giudicata sulla relativa fattispecie costitutiva.
- Se in un precedente giudizio è stato accertato un controcredito del medesimo rapporto contrattuale con efficacia di giudicato, il giudice del successivo giudizio non può negare tale preclusione limitandosi a osservare che in passato era stata rigettata solo la domanda principale e non una espressa domanda di ripetizione.
- In presenza di giudicato esterno, il giudice deve ricostruire il contenuto effettivo della precedente decisione e non fermarsi alla sola formula del dispositivo, quando la motivazione abbia chiaramente fondato la decisione sull'accertamento del controcredito.
- Il richiamo a risultanze penali non più efficaci non può sostituire il corretto apprezzamento delle prove nel giudizio civile, che resta regolato dalle proprie norme probatorie.
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