Sentenza n. 256/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura UTG di Campobasso il 09.04.2026, notificato il 10.04.2026, con il quale è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza a carico del sig. Rahman Mizanur, ospite presso il Centro di accoglienza straordinaria di Guglionesi, gestito dal R.T.I. “Esculapio /Humanity”, con l’obbligo di lasciare il centro di accoglienza CAS di Guglionesi nelle successive 48 ore; nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, preparatori, presupposti e consequenziali o comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza presso un CAS, con ordine di lasciare il centro entro 48 ore, nonché silenzio-rifiuto sull’istanza di inserimento nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cessazione delle misure di accoglienza e il silenzio della Prefettura sulla richiesta di inserimento in un progetto territoriale SAI. Ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per motivazione mancante o insufficiente, eccesso di potere per carenze istruttorie e sviamento, nonché violazione e falsa applicazione del d.lgs. 142/2015 e dell’art. 1-sexies del d.l. 416/1989, convertito dalla l. 39/1990. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura, informata il 1° aprile 2026 del riconoscimento della protezione speciale, avrebbe atteso soltanto una settimana, comprendente giorni festivi, prima di disporre la cessazione dell’accoglienza e non avrebbe consentito un’adeguata valutazione della possibilità di inserimento nel SAI; ha inoltre lamentato l’inerzia del SAI nel riscontrare la richiesta. Le Amministrazioni hanno replicato che la Prefettura aveva chiesto l’inserimento nel SAI già il 2 aprile 2026 e che il Servizio Centrale aveva riscontrato la richiesta il 3 aprile, comunicando la presa in carico e l’avvio della verifica della disponibilità di posti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Quanto alla cessazione dell’accoglienza, ha ritenuto che l’art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015 assicuri le misure ai richiedenti protezione internazionale per la durata del procedimento di esame e, nei casi previsti, fino alla scadenza dei termini di impugnazione o alla definizione del giudizio, mentre il positivo riconoscimento della protezione determina automaticamente la cessazione delle misure accordate in qualità di richiedente. Il giudice ha escluso che tale regime sia stato modificato dai d.l. 113/2018 e 130/2020. Ne consegue che il provvedimento prefettizio aveva natura rigidamente vincolata e non richiedeva una specifica ponderazione o motivazione sulla vulnerabilità dell’interessato, essendo sufficiente indicare il riconoscimento della protezione quale fatto determinativo della cessazione. Quanto alla dedotta inerzia nell’accesso al SAI, il TAR ha rilevato che la Prefettura, ricevuta la comunicazione del riconoscimento il 1° aprile 2026, aveva trasmesso la richiesta di inserimento al Servizio Centrale il 2 aprile e che quest’ultimo l’aveva presa in carico il 3 aprile, avviando la verifica delle possibilità di accoglienza. Pertanto, non è stata ravvisata alcuna illegittima inerzia dell’Amministrazione. Spese processuali compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti; il TAR ne ha applicato i presupposti nel caso concreto.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta carenza di motivazione; il motivo è stato respinto poiché la cessazione dell’accoglienza è stata ritenuta atto vincolato, per il quale era sufficiente indicare il riconoscimento della protezione.
art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015
Le misure di accoglienza spettano ai richiedenti protezione internazionale durante il procedimento e, nei casi previsti, fino alla scadenza del termine di impugnazione o alla definizione del giudizio; il riconoscimento della protezione determina automaticamente la cessazione delle misure concesse in qualità di richiedente.
art. 1-sexies d.l. 416/1989, convertito dalla l. 39/1990
Richiamato dal ricorrente quale base normativa delle misure SAI; il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione avesse tempestivamente attivato la procedura per valutarne l’inserimento nel sistema.
d.l. 113/2018, convertito dalla l. 132/2018
Il giudice ha ritenuto che non abbia modificato il regime della cessazione delle misure di accoglienza a seguito del riconoscimento della protezione.
d.l. 130/2020, convertito dalla l. 173/2020
Il giudice ha ritenuto che non abbia modificato il regime della cessazione delle misure di accoglienza a seguito del riconoscimento della protezione.
Massime di principio
- Le misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale sono assicurate durante il procedimento di esame della domanda e, nei casi stabiliti dalla legge, fino alla scadenza del termine di impugnazione o alla definizione del giudizio; il riconoscimento della protezione determina automaticamente la cessazione delle misure concesse in tale qualità.
- La cessazione delle misure di accoglienza conseguente al riconoscimento della protezione costituisce esercizio di un potere vincolato: l’Amministrazione non deve svolgere una specifica ponderazione sulla vulnerabilità dell’interessato né fornire una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione del fatto determinativo previsto dalla legge.
- Non sussiste inerzia illegittima della Prefettura rispetto alla possibile ammissione al SAI quando, immediatamente dopo aver appreso del riconoscimento della protezione, essa trasmette la richiesta al Servizio Centrale e quest’ultimo prende in carico la verifica della disponibilità di posti e delle esigenze del beneficiario.
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