Sentenza del 16/10/2018 n. 7116 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Frode carosello - Anello di congiunzione - Scambio di legali rappresentanti tra società - Prova - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta non provata. Il semplice scambio dei rappresentanti legali tra società non dimostra, di per sé, né il ruolo del consorzio nella frode carosello né la sua consapevolezza della partecipazione a una catena illecita, trattandosi di una circostanza compatibile con la normale prassi di funzionamento delle aziende. L'Ufficio non ha quindi assolto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava al consorzio la partecipazione, quale "anello di congiunzione", a una frode carosello IVA realizzata attraverso una società controllata. A sostegno della contestazione valorizzava soprattutto lo scambio, nel corso degli anni, dei rappresentanti legali tra le diverse società coinvolte, ritenendo tale elemento indicativo dei collegamenti e della consapevolezza del consorzio rispetto alla frode.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2697
Chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia dei fatti o deduce modificazioni o estinzione deve provarne i fatti. Nel caso concreto, l'Amministrazione doveva fornire elementi sufficienti a dimostrare il coinvolgimento consapevole del consorzio nella frode.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello IVA, l'Amministrazione non può fondare l'accertamento su un unico elemento meramente indiziario e neutro, come lo scambio dei rappresentanti legali tra società.
- Gli indizi devono essere concreti, specifici e concordanti e devono dimostrare sia l'effettivo collegamento del contribuente con la frode sia la sua consapevolezza o conoscibilità dell'operazione fraudolenta.
- Circostanze compatibili con la normale organizzazione o gestione aziendale non sono sufficienti, da sole, a provare la partecipazione a una frode fiscale.
- L'onere della prova del coinvolgimento fraudolento grava sull'Amministrazione finanziaria; il contribuente non è tenuto a dimostrare la propria estraneità finché l'Ufficio non abbia fornito una base probatoria adeguata.
- La presenza di rapporti societari, organizzativi o personali tra imprese può costituire un indizio, ma deve essere corroborata da ulteriori elementi, quali operazioni anomale, prezzi incongrui, assenza di effettiva struttura commerciale, mancati versamenti IVA o consapevole omissione dei controlli normalmente esigibili.
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