Sentenza del 20/06/2017 n. 4262 - Comm. Trib. Prov. Milano
Rimborso di imposte non dovute per errore in dichiarazione - Termine decennale - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la restituzione di imposte corrisposte in relazione a una ripresa a tassazione originata da un mero errore dichiarativo. La questione riguardava il termine di prescrizione applicabile all'istanza di rimborso: se il termine ordinario previsto dalla disciplina tributaria oppure il termine decennale previsto per la ripetizione dell'indebito dall'art. 2033 c.c. e, quanto alla prescrizione, dall'art. 2946 c.c.
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabile il termine decennale. Quando il pagamento deriva da un errore nella dichiarazione e riguarda somme non dovute, la richiesta di restituzione è riconducibile alla ripetizione dell'indebito oggettivo, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Ne consegue che l'istanza non può essere considerata tardiva se presentata entro dieci anni dal pagamento o dalla definitività della situazione rilevante, secondo quanto accertato nel caso concreto.
Norme richiamate
Art. 2033 del codice civile
Disciplina la ripetizione dell'indebito oggettivo: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione. La norma è stata ritenuta applicabile alle imposte versate per effetto di un mero errore nella dichiarazione.
Art. 2946 del codice civile
Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile alla pretesa restitutoria derivante dal pagamento indebito.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra che l'imposta è stata pagata soltanto a causa di un errore materiale o dichiarativo e che non era realmente dovuta, la richiesta può essere qualificata come ripetizione dell'indebito.
- Per la ripetizione di somme indebitamente versate può trovare applicazione il termine ordinario decennale previsto dagli artt. 2033 e 2946 c.c., anziché un termine più breve, purché la fattispecie concreta sia effettivamente riconducibile a un pagamento non dovuto.
- La qualificazione giuridica dipende dalla causa del pagamento: non è sufficiente affermare genericamente l'esistenza di un errore, ma occorre documentare l'errore, l'assenza del debito d'imposta e l'importo effettivamente versato.
- La regola non implica automaticamente l'accoglimento di ogni domanda di rimborso: restano da verificare la decorrenza del termine, la prova dell'indebito, la corretta presentazione dell'istanza e l'eventuale esistenza di discipline tributarie speciali applicabili.
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