Cassazione Penale, Sentenza n. 31571/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello (Tribunale del riesame di Bari, 24/10/2022) che aveva accolto il ricorso del PM e applicato a Russo la custodia cautelare in carcere per il reato di devastazione (fatti del 09/03/2020 presso la Casa circondariale di Foggia). Il ricorrente deduce tre motivi principali: (1) la valutazione non avrebbe tenuto conto del contesto emergenziale (pandemia COVID-19) e dei diritti dei detenuti (salute e condizioni detentive), per cui la rivolta sarebbe stata provocata da condizioni legittime di protesta; (2) il Tribunale avrebbe errato nel fondare il pericolo di reiterazione anche su reati non contestati e su precedenti penali inerenti alla condizione di detenuto, valorizzando indebitamente la pregressa posizione personale; (3) mancata attualità del pericolo di reiterazione: i fatti risalgono al 09/03/2020 e, negli anni successivi, l'indagato non avrebbe commesso reati analoghi, per cui la continuità del pericolo non sarebbe dimostrata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'attualità del pericolo di reiterazione: la gravità dei fatti, le modalità esecutive (violenza indiscriminata contro persone e cose, incendi, distruzioni), la personalità dell'indagato (precedenti e carichi pendenti, condotte violente pregresse) e il contesto complessivo giustificano la misura custodiale e non possono essere neutralizzati dalla mera invocazione del contesto pandemico. La Corte ha anche confermato che l'art. 274 c.1 lett. c) cod. proc. pen. richiede una valutazione prognostica basata su condotta, personalità e contesto, senza necessità di una «specifica occasione» imminente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti comunicativi ex art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La nozione di pericolo concreto e attuale di reiterazione non richiede l'imminenza di una specifica occasione delittuosa; la valutazione è prognostica e si fonda su gravità del fatto, modalità esecutive, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione (tra cui inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione); utilizzate dalla difesa per censurare la motivazione del tribunale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla stesura del ricorso in cassazione; la Corte ha motivato che alcuni argomenti difensivi costituivano riproposizione delle stesse questioni già esaminate in appello e che la motivazione impugnata era congrua
artt. 2, 3, 27 (terzo comma), 32 Cost.
Principi costituzionali invocati dalla difesa (primato della persona, dignità, funzione rieducativa della pena, diritto alla salute); la Corte riconosce l'importanza di tali diritti ma ritiene che non giustifichino comportamenti violenti e distruttivi né escludano la necessità della misura cautelare quando sussistono indici prognostici di pericolo
artt. 11 e 5 Ord. pen.
Richiami normativi relativi alla disciplina penitenziaria e diritti/doveri dei detenuti: la difesa li ha invocati per contestualizzare la rivolta, ma la Corte ha ritenuto che il contesto non giustifichi la violenza e la devastazione
artt. 110, 112, n.1), 419 cod. pen.
Norme del codice penale relative al concorso di persone e al reato contestato (devastazione): il capo d'imputazione indicava la partecipazione in concorso a fatti di devastazione con modalità violente e pericolose
art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti comunicativi conseguenti alla pronuncia; la Cancelleria è stata incaricata di eseguirli
Massime di principio
- Per stabilire il pericolo di reiterazione ai fini cautelari non è necessario dimostrare l'imminenza di una specifica occasione delittuosa: conta una valutazione prognostica basata su gravità del fatto, modalità esecutive, personalità dell'indagato e contesto
- Il contesto sociale o le condizioni detentive (anche se rilevanti sul piano dei diritti) non escludono automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari se le condotte contestate mostrano gratuità, elevata violenza o incapacità di autocontrollo
- I precedenti penali e i carichi pendenti rilevano nella valutazione della personalità e della capacità di rispetto delle misure: non sono per ciò stesso esclusi soltanto perché l'individuo è detenuto
- La valutazione del periculum libertatis può mantenersi valida anche quando l'evento contestato è passato nel tempo: l'assenza di reati successivi non annulla automaticamente il rischio se permangono indici probatori sulla pericolosità
- Quando la gravità dei fatti e le modalità di esecuzione rendono improbabile il buon esito di misure meno afflittive, il giudice può ritenere necessaria la custodia cautelare in carcere
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