Sentenza n. 845/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro che aveva ordinato l’accredito di 500 euro per ogni anno scolastico rivendicato sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 154/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 gennaio 2024. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione ad accreditare sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo determinato, l’importo di 500 euro per ciascun anno scolastico rivendicato. Le ricorrenti hanno chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, il 16 dicembre 2025, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza; le ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa delle ricorrenti era stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione nelle more del giudizio. Ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del processo la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Nonostante l’improcedibilità, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale, ritenendo il ricorso inizialmente fondato poiché l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la proposizione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 300 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, ormai superflua a seguito dell’adempimento.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 91 c.p.c.
Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e il ricorso era inizialmente fondato.
art. 93 c.p.c.
La condanna alle spese è distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione nelle more del processo comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza originaria della domanda e il comportamento processuale delle parti.
- A seguito dell’integrale adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato, la nomina di un commissario ad acta non ha più utilità e non deve essere disposta.
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