Corte di giustizia, Sentenza C-281/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 ottobre 2019. — Repower AG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Revoca della decisione iniziale della commissione di ricorso che ha parzialmente respinto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea denominativo REPOWER. — Causa C-281/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione di Repower AG contro la sentenza del Tribunale relativa alla revoca, da parte di una commissione di ricorso EUIPO, di una precedente decisione nel procedimento di nullità del marchio REPOWER. La Corte chiarisce che un difetto di motivazione costituisce un errore procedurale evidente ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 e consente la revoca dell’atto. Il richiamo del Tribunale a un principio generale di ritiro degli atti amministrativi è ritenuto giuridicamente errato ma non determinante, perché la soluzione corretta discende comunque dall’articolo 80.
Impugnazione in materia di marchio UE: validità della revoca, da parte di una commissione di ricorso EUIPO, di una decisione affetta da difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009.
La questione giuridica
Se una commissione di ricorso dell’EUIPO possa revocare una propria decisione, già oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, quando tale decisione sia viziata da insufficienza di motivazione; in particolare, se il difetto di motivazione integri un "errore procedurale evidente" ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 oppure se trovi applicazione solo un principio generale di ritiro degli atti amministrativi illegittimi, nonché se il ricorso in impugnazione sia ancora assistito da interesse ad agire e se il quinto motivo sia ricevibile.
Principio di diritto
La Corte afferma che una decisione dell’EUIPO affetta da difetto o insufficienza di motivazione integra un errore procedurale ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, poiché l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 75 rientra tra le disposizioni procedurali del regolamento; di conseguenza, la commissione di ricorso poteva validamente revocare la precedente decisione dell’8 febbraio 2016. Sebbene il Tribunale abbia erroneamente fondato la soluzione anche su un principio generale di ritiro degli atti amministrativi illegittimi e sull’articolo 83, tale errore è inoperante perché il dispositivo della sentenza resta corretto sulla base dell’articolo 80; l’impugnazione è quindi respinta e la ricorrente è condannata alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2015/2424
- Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 80, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 83 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articoli da 58 a 64 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione su revoca di una decisione EUIPO nel procedimento di nullità del marchio REPOWER
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Repower AG avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la revoca, da parte della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, della precedente decisione dell’8 febbraio 2016 in un procedimento di nullità del marchio denominativo REPOWER. La controversia ruota attorno alla qualificazione del difetto di motivazione come errore procedurale e ai limiti del potere di revoca delle commissioni di ricorso.
Fatti e iter amministrativo
Repower AG aveva ottenuto la protezione nell’Unione della registrazione internazionale del marchio denominativo REPOWER. Successivamente repowermap.org aveva chiesto la nullità del marchio, sostenendo che fosse descrittivo e privo di carattere distintivo per tutti i prodotti e servizi interessati.
La divisione di annullamento aveva accolto solo parzialmente la domanda di nullità. La quinta commissione di ricorso, con decisione dell’8 febbraio 2016, aveva respinto il ricorso di repowermap.org. Dopo che quest’ultima aveva adito il Tribunale nella causa T-188/16, la commissione di ricorso ha comunicato alle parti l’intenzione di revocare la propria decisione, ritenendola viziata da insufficienza di motivazione ai sensi dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e dunque revocabile ai sensi dell’articolo 80.
Con la decisione controversa del 3 agosto 2016, la commissione di ricorso ha effettivamente revocato la decisione dell’8 febbraio 2016. Repower ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale, deducendo, tra l’altro, l’assenza di base giuridica, l’incompetenza delle commissioni di ricorso, la violazione dell’articolo 80, dei principi generali e un difetto di motivazione.
Questione preliminare: interesse ad agire
Davanti alla Corte, repowermap.org e l’EUIPO contestavano che Repower avesse ancora interesse a chiedere l’annullamento della decisione controversa. La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui l’interesse ad agire esiste se l’impugnazione può procurare un beneficio alla parte ricorrente.
Nel caso concreto, la decisione dell’8 febbraio 2016 era favorevole a Repower nella misura in cui respingeva il ricorso di repowermap.org contro la decisione della divisione di annullamento. Se l’impugnazione fosse accolta e la decisione controversa annullata, la decisione dell’8 febbraio 2016 rivivrebbe, con un vantaggio potenziale per Repower, consistente nel mantenimento della protezione UE del marchio per determinati prodotti e servizi. La Corte esclude che venga meno l’interesse ad agire per il solo fatto che il Tribunale, in un altro procedimento pendente, abbia incidentalmente criticato la motivazione della decisione dell’8 febbraio 2016.
Normativa rilevante
La Corte applica il regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424, in particolare:
- articolo 75, sulla motivazione delle decisioni dell’EUIPO;
- articolo 80, paragrafi 1 e 2, sulla cancellazione o revoca di decisioni inficiate da errore procedurale evidente;
- articolo 83, sul rinvio ai principi generali di diritto processuale degli Stati membri in assenza di una disposizione procedurale specifica.
Rileva inoltre che, per effetto dell’articolo 4 del regolamento 2015/2424, nel caso di specie continuava ad applicarsi la versione originaria degli articoli 75, 80 e 83 del regolamento n. 207/2009, poiché la decisione controversa è del 3 agosto 2016.
Motivi di impugnazione e nodo giuridico centrale
Repower deduceva cinque motivi. I primi quattro contestavano, in sostanza, che il Tribunale avesse ammesso la revoca della decisione dell’8 febbraio 2016 facendo leva su un principio generale di ritiro degli atti amministrativi illegittimi, eventualmente in combinato con l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009.
Secondo Repower, l’articolo 80 costituirebbe una norma speciale e tassativa, idonea a consentire la revoca solo nel caso ivi previsto; ne conseguirebbe l’esclusione sia del richiamo all’articolo 83 sia del ricorso a un principio generale non codificato. La Corte affronta dunque il problema della portata dell’articolo 80 e della natura del vizio di motivazione.
Ragionamento della Corte sull’articolo 80 e sul difetto di motivazione
La Corte precisa che le commissioni di ricorso dispongono del potere di revoca previsto dall’articolo 80, paragrafo 1. Interpreta la nozione di "errore procedurale evidente" tenendo conto di testo, contesto e finalità della norma.
Sul piano sistematico, la Corte osserva che sia l’articolo 80 sia l’articolo 75 appartengono al titolo IX del regolamento, relativo alle disposizioni di procedura. Da ciò deduce che gli errori procedurali rilevanti ai fini della revoca comprendono anche la violazione dell’obbligo di motivazione.
Sul piano teleologico, l’articolo 80 mira a garantire buona amministrazione ed economia procedurale, evitando che un atto affetto da un vizio procedurale manifesto debba essere mantenuto in vita. Non vi è quindi ragione per escludere dal suo campo di applicazione gli errori evidenti concernenti l’obbligo di motivazione.
La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui la motivazione costituisce una formalità sostanziale distinta dalla fondatezza della motivazione. Ne deriva che un difetto o un’insufficienza di motivazione integra un errore procedurale; nel caso di specie, il difetto di motivazione individuato dal Tribunale nella decisione dell’8 febbraio 2016 rientrava quindi nell’articolo 80, paragrafo 1.
La Corte aggiunge che le parti erano consapevoli del vizio e che esso era sufficientemente identificabile, per cui il carattere "evidente" dell’errore risultava integrato.
Correzione della motivazione del Tribunale e inoperatività dell’errore
La Corte riconosce che il Tribunale ha errato nel fondare la soluzione anche sul principio generale di ritiro degli atti amministrativi illegittimi e sull’articolo 83, perché nel caso concreto doveva applicarsi l’articolo 80, paragrafo 1. Tuttavia, l’errore del Tribunale non comporta l’annullamento della sentenza impugnata se il dispositivo è comunque fondato su altri motivi di diritto corretti.
Poiché l’EUIPO era tenuto a revocare la decisione dell’8 febbraio 2016 ai sensi dell’articolo 80, la conclusione del Tribunale secondo cui la revoca era valida resta giuridicamente corretta. La Corte effettua quindi una sostituzione della motivazione e respinge i primi quattro motivi come inoperanti.
Quinto motivo: irricevibilità
Con il quinto motivo Repower sosteneva che la decisione controversa fosse viziata da difetto di motivazione, perché non avrebbe adeguatamente considerato una decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO. La Corte dichiara il motivo irricevibile per due ragioni.
In primo luogo, l’argomentazione si rivolge in realtà contro la decisione dell’EUIPO e non contro il ragionamento del Tribunale, mentre in impugnazione occorre censurare la sentenza del Tribunale con specifici argomenti di diritto. In secondo luogo, la censura sulla pretesa contraddizione del Tribunale non è formulata con sufficiente precisione per consentire il controllo di legittimità della Corte.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. In applicazione delle norme sulle spese del regolamento di procedura della Corte, Repower AG, rimasta soccombente, è condannata alle spese su domanda dell’EUIPO e di repowermap.org.
Principio affermato
La pronuncia stabilisce che, nel sistema del regolamento n. 207/2009, un difetto di motivazione dell’EUIPO costituisce un errore procedurale evidente ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, e consente la revoca della decisione viziata da parte della commissione di ricorso. Quando il dispositivo della sentenza impugnata è corretto perché la revoca era comunque legittima sulla base della norma speciale applicabile, un errore del Tribunale nella motivazione non comporta l’annullamento della sentenza.
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