Corte di giustizia, Sentenza C-663/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 novembre 2019. — Impugnazione – Ricevibilità – Rappresentanza di una parte dinanzi alla Corte – Mandato conferito all’avvocato – Revoca del mandato da parte del liquidatore della società ricorrente – Prosecuzione della causa da parte dell’organo direttivo della società ricorrente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Ricevibilità – Incidenza diretta nei confronti degli azionisti della società a cui è stata revocata l’autorizzazione. — Cause riunite C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha annullato l’ordinanza del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato il non luogo a statuire sul ricorso della Trasta Komercbanka, ritenendo illegittima la revoca del mandato al suo avvocato per incompatibilità con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Ha invece confermato l’irricevibilità del ricorso degli azionisti, negando che la revoca dell’autorizzazione bancaria li riguardasse direttamente ai fini dell’articolo 263 TFUE. La causa è stata rinviata al Tribunale per la decisione sul merito del ricorso della banca.
Impugnazioni sulla ricevibilità del ricorso contro la revoca dell’autorizzazione di una banca: rappresentanza della società in liquidazione e legittimazione degli azionisti a impugnare la decisione BCE
La questione giuridica
Se il liquidatore, nominato nell’ambito della liquidazione della banca, potesse validamente revocare il mandato all’avvocato incaricato di proporre il ricorso della società contro la revoca dell’autorizzazione, e se tale revoca fosse compatibile con l’articolo 47 della Carta. Inoltre, se gli azionisti della banca fossero direttamente e individualmente interessati dalla decisione BCE di revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e quindi legittimati a proporre ricorso di annullamento.
Principio di diritto
La Corte afferma che il giudice dell’Unione non può dare effetto alla revoca del mandato all’avvocato di una società in liquidazione quando tale revoca, in base alle circostanze del caso, comprometta il diritto della società a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta, in particolare se il liquidatore è designato su proposta dell’autorità nazionale che ha partecipato all’adozione dell’atto impugnato e si trova quindi in conflitto di interessi. Inoltre, gli azionisti di una banca la cui autorizzazione è stata revocata non sono direttamente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dalla decisione BCE, poiché gli effetti sulla loro posizione sono solo economici e l’eventuale liquidazione deriva da un atto nazionale intermedio, non automaticamente dal diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 14, paragrafo 5, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 24, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Revoca dell’autorizzazione di una banca, rappresentanza processuale e legittimazione degli azionisti
La pronuncia riguarda tre impugnazioni riunite contro un’ordinanza del Tribunale relativa alla revoca, da parte della BCE, dell’autorizzazione bancaria della Trasta Komercbanka AS. La Corte si pronuncia sia sulla validità della rappresentanza processuale della banca in liquidazione, sia sulla ricevibilità del ricorso proposto dai suoi azionisti contro la decisione di revoca.
Fatti e procedimento principale
La Trasta Komercbanka era un ente creditizio lettone autorizzato dalla Commissione dei mercati finanziari e dei capitali (CMFC). Dopo una proposta della CMFC, la BCE ha revocato l’autorizzazione con decisione del 3 marzo 2016, ai sensi del regolamento n. 1024/2013.
Successivamente, un giudice lettone ha disposto la liquidazione della banca e nominato un liquidatore su proposta della CMFC. Il liquidatore ha poi revocato i mandati conferiti dalla società prima della liquidazione, incluso quello dell’avvocato che aveva proposto il ricorso dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha ritenuto che la banca non fosse più validamente rappresentata e ha dichiarato il non luogo a statuire sul suo ricorso; ha invece respinto l’eccezione di irricevibilità proposta dalla BCE nei confronti degli azionisti, riconoscendo a questi ultimi interesse ad agire e legittimazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1024/2013, e in particolare gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), 6, paragrafo 1, 14, paragrafo 5, e 24;
- l’articolo 263, quarto comma, TFUE;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;
- le disposizioni processuali sul mandato e sulla rappresentanza dinanzi al Tribunale e alla Corte (articolo 51 del regolamento di procedura del Tribunale, articoli 169, 170, 184 del regolamento di procedura della Corte);
- lo Statuto della Corte, in particolare gli articoli 56 e 61.
Questione sulla rappresentanza della Trasta Komercbanka
La Corte esamina anzitutto se la revoca del mandato da parte del liquidatore potesse essere presa in considerazione dal giudice dell’Unione. Ricorda che, in mancanza di disciplina UE, la determinazione degli organi legittimati a rappresentare una persona giuridica è regolata dal diritto nazionale, ma tale autonomia degli Stati membri incontra il limite dell’articolo 47 della Carta.
Secondo la Corte, si avrebbe violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva se, in applicazione del diritto nazionale, la revoca del mandato fosse affidata a un liquidatore designato su proposta dell’autorità nazionale che ha partecipato all’adozione dell’atto lesivo e che ha promosso la liquidazione. In una simile situazione, il liquidatore può trovarsi in conflitto di interessi, perché la contestazione della revoca dell’autorizzazione potrebbe mettere in discussione la stessa base giuridica della liquidazione e incidere sulla sua permanenza in carica.
La Corte censura quindi il ragionamento del Tribunale: quest’ultimo non poteva concludere che il mandato fosse validamente revocato e che pertanto la banca non fosse più rappresentata in giudizio. Ne consegue che il ricorso della Trasta Komercbanka non poteva essere dichiarato privo di oggetto per difetto di rappresentanza.
Effetti dell’atto e legittimazione degli azionisti
Quanto agli azionisti, la Corte applica il criterio consolidato dell’articolo 263, quarto comma, TFUE: una persona è direttamente interessata solo se l’atto produce effetti diretti sulla sua situazione giuridica e non lascia margine discrezionale ai destinatari incaricati dell’attuazione.
Nel caso di specie, la decisione BCE ha revocato l’autorizzazione della banca, non degli azionisti. Gli effetti sulla loro posizione sono stati considerati dal Tribunale come intensi, incidendo sulla percezione dei dividendi e sull’esercizio dei diritti sociali; la Corte precisa però che tali conseguenze sono di natura economica, non giuridica. La revoca non incide direttamente sul diritto degli azionisti a dividendi o a partecipare alla gestione della società, anche se rende di fatto meno utile l’esercizio di tali diritti.
La Corte esclude inoltre che la successiva liquidazione della banca possa fondare la diretta incidenza dell’atto UE sugli azionisti, perché la liquidazione non discende automaticamente dal diritto dell’Unione: essa deriva invece da una decisione del giudice lettone, adottata sulla base del diritto nazionale, e costituisce quindi una “norma intermedia” che interrompe il nesso diretto richiesto dall’articolo 263 TFUE.
Decisione e dispositivo
La Corte:
- respinge come irricevibile l’impugnazione della causa C‑669/17 P nei limiti in cui è proposta dagli azionisti, perché essi non erano soccombenti su quel capo;
- annulla l’ordinanza del Tribunale;
- respinge l’eccezione di irricevibilità della BCE solo per quanto riguarda il ricorso della Trasta Komercbanka;
- dichiara irricevibile il ricorso degli azionisti contro la decisione BCE;
- rinvia la causa al Tribunale per la decisione sul merito del ricorso della banca.
Principi affermati
La sentenza chiarisce due profili di grande rilievo pratico:
- il diritto a un ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta impedisce che la rappresentanza processuale della persona giuridica sia sottratta a chi abbia effettivamente deciso di agire in giudizio, quando il liquidatore sia in conflitto di interessi per la sua connessione con l’autorità che ha promosso l’atto impugnato;
- gli azionisti di una banca non sono automaticamente e direttamente legittimati a impugnare la revoca dell’autorizzazione bancaria della società, poiché l’atto incide sulla società e solo indirettamente, sul piano economico, sugli azionisti.
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