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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-192/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 novembre 2019. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari polacchi – Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là dell’età ex novo fissata previa autorizzazione del Ministro della Giustizia – Articolo 157 TFUE – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 5, lettera a), e articolo 9, paragrafo 1, lettera f) – Divieto di discriminazioni fondate sul sesso in materia di retribuzione, occupazione e impiego – Introduzione di limiti di età per il pensionamento differenti per le donne e per gli uomini che esercitano le funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nonché quelle di magistrato del pubblico ministero polacco. — Causa C-192/18

Giurisprudenza europea62018CJ0192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in composizione di Grande Sezione, ha accolto integralmente il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Polonia. Ha ritenuto illegittima sia la differenziazione dell’età pensionabile in base al sesso per giudici e pubblici ministeri, sia il potere discrezionale attribuito al Ministro della Giustizia di prorogare il servizio dei giudici ordinari. La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza sullo stato di diritto e sull’indipendenza della magistratura negli Stati membri.

Inadempimento della Polonia per abbassamento differenziato dell’età di pensionamento dei giudici e dei pubblici ministeri in base al sesso e per attribuzione al Ministro della Giustizia del potere discrezionale di prorogare il servizio dei giudici ordinari

La questione giuridica

Se la normativa polacca del 2017, che ha fissato un’età di pensionamento diversa per donne e uomini tra giudici ordinari, giudici della Corte suprema e magistrati del pubblico ministero, violi il divieto di discriminazione fondata sul sesso sancito dall’articolo 157 TFUE e dalla direttiva 2006/54; e se il meccanismo che consente al Ministro della Giustizia di autorizzare o negare la proroga delle funzioni dei giudici ordinari oltre la nuova età pensionabile violi l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che la Polonia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 157 TFUE e dagli articoli 5, lettera a), e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54, perché ha introdotto un’età di pensionamento diversa per donne e uomini tra giudici e pubblici ministeri, configurando una discriminazione diretta non giustificabile come azione positiva. Ha inoltre dichiarato che la Polonia ha violato l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, poiché l’attribuzione al Ministro della Giustizia del potere discrezionale di autorizzare o meno la proroga del servizio dei giudici ordinari oltre l’età pensionabile, in un contesto di abbassamento dell’età di collocamento a riposo, è idonea a suscitare dubbi legittimi sull’indipendenza e viola anche il principio di inamovibilità.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 157 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 5, lettera a), direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 7, paragrafo 2, direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera f), direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 3 direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 51 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 253 TFUE
  • Articolo 255 TFUE

Inadempimento della Polonia per la disciplina dell’età pensionabile dei magistrati e per il potere ministeriale di proroga del servizio

La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Polonia. La controversia attiene, da un lato, alla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’abbassamento differenziato dell’età pensionabile per giudici e pubblici ministeri in base al sesso e, dall’altro, alla compatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE del potere attribuito al Ministro della Giustizia di autorizzare la prosecuzione delle funzioni dei giudici ordinari oltre la nuova età pensionabile.

Parti e svolgimento del procedimento

La Commissione ha contestato alla Polonia le disposizioni della legge di modifica del 12 luglio 2017 che fissavano l’età di pensionamento a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, per i giudici dei tribunali ordinari, i giudici della Corte suprema e i magistrati del pubblico ministero. Ha inoltre censurato il meccanismo per cui il Ministro della Giustizia poteva decidere se consentire o meno la proroga dell’attività dei giudici ordinari fino a 70 anni. La Polonia ha sostenuto, in sintesi, che le pensioni in questione non rientravano nell’articolo 157 TFUE e nella direttiva 2006/54, e che la disciplina sull’età pensionabile dei giudici e sulla proroga del servizio rientrava nella sua autonomia organizzativa. Ha anche invocato un intento di riequilibrio a favore delle donne.

Normativa rilevante richiamata dalla Corte

La Corte ha richiamato, in particolare:

  • l’articolo 157 TFUE, sul principio della parità di retribuzione tra uomini e donne;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, sulla tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione;
  • l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice indipendente e imparziale;
  • la direttiva 2006/54/CE, in particolare gli articoli 5, lettera a), 7, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera f), e 3;
  • gli articoli 2 e 51 della Carta, nonché, nel quadro del sistema dei rimedi giurisdizionali dell’Unione, gli articoli 253 e 255 TFUE.

Prima censura: età pensionabile diversa per donne e uomini

La Corte ha anzitutto verificato se i regimi pensionistici dei giudici ordinari, dei giudici della Corte suprema e dei pubblici ministeri polacchi rientrassero nella nozione di "retribuzione" ai sensi dell’articolo 157 TFUE. Ha risposto affermativamente, rilevando che:

  • si trattava di regimi riferiti a categorie particolari di lavoratori;
  • le prestazioni erano calcolate sulla base dell’ultima retribuzione;
  • il collegamento con il periodo di servizio era diretto, poiché sia lo stipendio base sia l’indennità di anzianità dipendevano dagli anni di servizio.

Di conseguenza, la fissazione di limiti di età diversi per il collocamento a riposo, 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, integra una discriminazione diretta fondata sul sesso. La Corte ha escluso che si trattasse di una misura di azione positiva ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 4, TFUE e dell’articolo 3 della direttiva 2006/54, perché una differenziazione dell’età pensionabile non costituisce un mezzo idoneo a compensare svantaggi di carriera femminili nel senso richiesto dalla giurisprudenza.

Seconda censura: indipendenza dei giudici e potere del Ministro della Giustizia

Quanto alla seconda censura, la Corte ha chiarito che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE si applica agli organi giurisdizionali nazionali che possono essere chiamati a interpretare e applicare il diritto dell’Unione, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro stia "attuando" una specifica norma UE ai sensi dell’articolo 51 della Carta. Poiché i tribunali ordinari polacchi fanno parte del sistema dei rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, essi devono offrire garanzie di tutela giurisdizionale effettiva. Tali garanzie includono l’indipendenza, che implica:

  • assenza di vincoli o pressioni esterne;
  • imparzialità;
  • garanzie relative alla durata delle funzioni e all’inamovibilità.

La Corte ha ritenuto che il meccanismo nazionale contestato non soddisfacesse tali requisiti, perché:

  • il Ministro della Giustizia disponeva di un potere discrezionale di autorizzare o negare la proroga;
  • i criteri indicati erano troppo vaghi e non verificabili;
  • la decisione non doveva essere motivata;
  • non era prevista la sua sindacabilità giurisdizionale;
  • non era fissato un termine entro cui decidere, con conseguente protrazione dell’incertezza per il giudice interessato.

Tale combinazione, secondo la Corte, poteva suscitare dubbi legittimi sull’impermeabilità dei giudici alle pressioni esterne e violava anche il principio di inamovibilità.

Dispositivo

La Corte ha accolto integralmente il ricorso della Commissione e ha dichiarato che la Repubblica di Polonia:

  • è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 157 TFUE e dagli articoli 5, lettera a), e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54, avendo introdotto un’età pensionabile diversa per donne e uomini tra giudici e pubblici ministeri;
  • è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, avendo attribuito al Ministro della Giustizia il potere di autorizzare o meno la proroga del servizio dei giudici ordinari oltre la nuova età pensionabile. La Polonia è stata inoltre condannata alle spese.

Rilievo pratico della pronuncia

La sentenza è significativa perché collega la disciplina pensionistica dei magistrati non solo al divieto di discriminazione di genere, ma anche alla tutela dell’indipendenza giudiziaria come presidio dello stato di diritto. Per gli operatori, il punto centrale è che una riforma dell’età pensionabile dei giudici non può essere disegnata in modo da consentire interferenze discrezionali dell’esecutivo sulla permanenza in servizio dei magistrati.

Come è indicizzato

Materiediscriminazione di genereprevidenza dei magistratiindipendenza della magistraturastato di dirittoinadempimento dello Stato membro

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